Art. 28. S a n z i o n i 1. Ferma restando per la violazione delle misure di salvaguardia e le trasgressioni dei regolamenti dei parchi regionali l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30 della legge n. 394/1991, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 29,30 e 31.