Art. 28.
                           S a n z i o n i
 
   1. Ferma restando per la violazione delle misure di salvaguardia e
le  trasgressioni dei regolamenti dei parchi regionali l'applicazione
delle sanzioni  penali  previste  dall'articolo  30  della  legge  n.
394/1991,  ai sensi del comma 8 dello stesso articolo si applicano le
sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 29,30 e 31.