Art. 29. Danno ambientale con possibilita' di ripristino 1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilita' di ripristino, il contravventore e' tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione. 2. Il profitto si determina con riferimento all'utilita' economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata. 3. L'ente di gestione del parco provvede ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalita' ed i termini e preavvertendo che in caso di inadempienza l'amministrazione potra' provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore. 4. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 puo' essere ridotta fino ad un terzo del minimo nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino nei termini imposti. 5. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facolta' dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria e' aumentata del 20 per cento entro centoventi giorni e del 100 per cento sopra tale limite. 6. Decorso invano il termine fissato, l'ente di gestione del parco procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.