Art. 29.
           Danno ambientale con possibilita' di ripristino
 
   1. Nel caso di violazioni  che  comportino  danno  ambientale  con
possibilita' di ripristino, il contravventore e' tenuto al ripristino
del  danno  ed  al  pagamento  di una somma di denaro compresa fra il
doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione.
   2. Il profitto si determina con riferimento all'utilita' economica
che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla  vendita  del
bene  tutelato  dalla  norma  violata  o  dall'incremento  di  valore
conseguito dal bene  stesso,  a  seguito  della  realizzazione  della
condotta vietata.
   3.  L'ente  di  gestione  del  parco  provvede  ad  ingiungere  il
ripristino integrale,  stabilendone  le  modalita'  ed  i  termini  e
preavvertendo  che  in  caso di inadempienza l'amministrazione potra'
provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.
   4. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1  puo'  essere  ridotta
fino   ad  un  terzo  del  minimo  nel  caso  di  immediata  completa
ottemperanza all'obbligo di ripristino nei termini imposti.
   5. In caso di  inottemperanza  all'obbligo  di  ripristino,  ferma
restando   la   facolta'   dell'amministrazione   di   provvedere  in
sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria  e'
aumentata  del  20  per  cento  entro centoventi giorni e del 100 per
cento sopra tale limite.
   6. Decorso invano il termine fissato, l'ente di gestione del parco
procede  all'esecuzione  d'ufficio  delle  opere  di   ripristino   e
successivamente  ingiunge  al  trasgressore  il  rimborso delle spese
sostenute, secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile  1910,
n. 639.