Art. 30.
               Danno senza possibilita' di ripristino
 
   1.  Nel  caso  di violazioni che comportino danno ambientale senza
possibilita'  di  ripristino,  il   contravventore   e'   tenuto   al
risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'articolo
18  della  legge  8  luglio 1986, n. 349 e dall'articolo 30, comma 6,
della legge n. 394/1991 ed  al  pagamento  di  una  somma  di  denaro
compresa  fra  il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla
trasgressione.
   2. Il profitto si determina con riferimento all'utilita' economica
che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla  vendita  del
bene  tutelato  dalla  norma  violata  o  dall'incremento  di  valore
conseguito dal bene  stesso,  a  seguito  della  realizzazione  della
condotta vietata.
   3.  L'ente  di  gestione del parco provvede altresi' ad ingiungere
per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalita'
ed i termini, prevedendo  interventi  di  miglioramento  compensativi
della compromissione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso
di  inadempienza, l'amministrazione potra' provvedere in sostituzione
ed a spese del contravventore.
   4. In caso di inottemperanza all'obbligo di  recupero  ambientale,
ferma  restando  la  facolta'  dell'amministrazione  di provvedere in
sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria  e'
aumentata  del  20  per  cento  entro centoventi giorni e del 100 per
cento sopra detto termine.
   5. Decorso  invano  il  termine  fissato,  l'autorita'  competente
procede   all'esecuzione   d'ufficio  delle  opere  di  ripristino  e
successivamente ingiunge al  trasgressore  il  rimborso  delle  spese
sostenute,  secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639.