Art. 31. Danno ambientale di minima entita' 1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entita', per il quale non si ritenga opportuno l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 100.000 a L. 500.000. 2. In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione puo' essere ridotta fino a L. 50.000.