Art. 31.
                 Danno ambientale di minima entita'
 
   1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima
entita',  per  il  quale  non  si  ritenga opportuno l'ingiunzione di
ripristino  o  di  recupero  ambientale,  si  applica   la   sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L.
100.000 a L. 500.000.
   2.   In   caso   di  totale  assenza  di  profitto  da  parte  del
trasgressore, la sanzione puo' essere ridotta fino a L. 50.000.