Art. 33.
              Norma transitoria per il parco del Conero
 
   1.  Fino  alla  revisione della legge regionale 23 aprile 1987, n.
21, istitutiva del parco del  Conero,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni  della  stessa in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge.
   2. Il piano territoriale paesistico del Conero approvato ai  sensi
dell'articolo  9  della legge regionale n. 21/1987, con deliberazione
del consiglio regionale del 30 dicembre 1988, n. 153,  ha  valore  di
piano del parco di cui al precedente articolo 15.
   3.  Il  consorzio  del parco del Conero provvede alla elaborazione
del regolamento del parco e del piano pluriennale  economico  sociale
secondo le modalita' di cui alla presente legge.
   4.  Il  consorzio  del  parco  del  Conero  provvede altresi' alla
costituzione della comunita' del parco stabilendo preliminarmente  la
sua  composizione  secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6,
della presente legge. Gli atti  relativi  alla  composizione  e  alla
costituzione  di  detta  comunita'  sono  pubblicati  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   5. Al parco del Conero si applicano altresi'  le  disposizioni  di
cui agli articoli 2, comma 3, 16, comma 2, e 26 della presente legge.