Art. 37.
                      Disposizioni finanziarie
 
   1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge
e'  autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa di lire 400 milioni
di cui lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 200 milioni per l'anno
1995.
   2. Per l'acquisizione di terreni  per  l'ampliamento  del  demanio
regionale  nel  parco  del  Conero  e' autorizzata per l'anno 1994 la
spesa di lire 300 milioni.
   3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma  1
si provvede:
     a)  per  l'anno  1994, mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo
59, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, della
somma rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993, sul fondo globale  di
cui  al  capitolo 5100101 del bilancio 1993, di lire 200 milioni alla
partita 4 dell'elenco 1;
     b) per l'anno 1995, mediante impiego degli stanziamenti iscritti
ai  fini  del  bilancio  pluriennale  a  carico del capitolo 5100101,
all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla medesima partita  4
dell'elenco 1 per lire 200 milioni.
   4.  Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 2
si provvede mediante utilizzo, ai  sensi  dell'articolo  59,  secondo
comma,  della  legge  regionale 30 aprile 1980, n. 25, della somma di
lire 300 milioni rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993, sul  fondo
globale  di  cui  al  capitolo  5100201  del bilancio 1993, partita 1
dell'elenco 4.
   5. Le somme occorrenti per il pagamento  delle  spese  autorizzate
per  effetto  del  comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la
giunta regionale e' autorizzata a istituire nello stato di previsione
della  spesa  del  bilancio  per  l'anno   1994   con   le   seguenti
denominazioni  e  i  controindicati  stanziamenti  di competenza e di
cassa:
     a) "Spese per l'istituzione delle aree protette naturali",  lire
100 milioni;
     b)  "Spese  per  il funzionamento delle aree protette naturali",
lire 100 milioni;
     c) "Interventi per l'acquisizione dei terreni per  l'ampliamento
del demanio regionale nel parco del Conero", lire 300 milioni.
   Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 28 aprile 1994
 
                               RECCHI
 
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   (Omissis).