Art. 37. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa di lire 400 milioni di cui lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 200 milioni per l'anno 1995. 2. Per l'acquisizione di terreni per l'ampliamento del demanio regionale nel parco del Conero e' autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 300 milioni. 3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede: a) per l'anno 1994, mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, della somma rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993, sul fondo globale di cui al capitolo 5100101 del bilancio 1993, di lire 200 milioni alla partita 4 dell'elenco 1; b) per l'anno 1995, mediante impiego degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale a carico del capitolo 5100101, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla medesima partita 4 dell'elenco 1 per lire 200 milioni. 4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 2 si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, della somma di lire 300 milioni rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993, sul fondo globale di cui al capitolo 5100201 del bilancio 1993, partita 1 dell'elenco 4. 5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la giunta regionale e' autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: a) "Spese per l'istituzione delle aree protette naturali", lire 100 milioni; b) "Spese per il funzionamento delle aree protette naturali", lire 100 milioni; c) "Interventi per l'acquisizione dei terreni per l'ampliamento del demanio regionale nel parco del Conero", lire 300 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 28 aprile 1994 RECCHI ------------ (Omissis).