Art. 4. Riserve naturali regionali 1. Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine di ridotta estensione che contengono una o piu' specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o piu' ecosistemi importanti per le diversita' biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. 2. Le riserve naturali si dividono in generali e particolari, a seconda che siano istituite per la tutela dell'ambiente in generale o per la tutela dei suoi specifici valori. 3. Le riserve naturali generali si distinguono in: a) integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrita', nelle quali non e' ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione della ricerca scientifica da parte di enti o organismi istituzionalmente competenti; b) orientate, nelle quali e' vietato costruire nuove opere edilizie e ampliare quelle esistenti; in tali aree sono ammessi soltanto interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti ed equilibri naturali alterati o degradati e le altre attivita' previste dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 394/1991; la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle utilizzazioni produttive tradizionali e' ammessa se prevista dal piano della riserva e alle condizioni dallo stesso indicate.