Art. 4.
                     Riserve naturali regionali
 
   1.  Le  riserve  naturali  regionali  sono  costituite   da   aree
terrestri,  fluviali,  lacuali  o  marine  di  ridotta estensione che
contengono una o piu' specie naturalistiche rilevanti della  flora  e
della  fauna,  ovvero presentano uno o piu' ecosistemi importanti per
le  diversita'  biologiche  o  per  la  conservazione  delle  risorse
genetiche.
   2. Le riserve naturali si dividono in generali  e  particolari,  a
seconda che siano istituite per la tutela dell'ambiente in generale o
per la tutela dei suoi specifici valori.
   3. Le riserve naturali generali si distinguono in:
     a)  integrali, per la conservazione dell'ambiente naturale nella
sua integrita', nelle quali non e' ammesso alcun tipo di  intervento,
ad  esclusione della ricerca scientifica da parte di enti o organismi
istituzionalmente competenti;
     b) orientate, nelle  quali  e'  vietato  costruire  nuove  opere
edilizie  e  ampliare  quelle  esistenti;  in  tali aree sono ammessi
soltanto  interventi  volti  al  restauro  o  alla  ricostruzione  di
ambienti  ed  equilibri  naturali  alterati  o  degradati  e le altre
attivita'  previste  dall'articolo  12,  comma  2,  della  legge   n.
394/1991;  la  realizzazione  delle  infrastrutture  necessarie  alle
utilizzazioni produttive tradizionali  e'  ammessa  se  prevista  dal
piano della riserva e alle condizioni dallo stesso indicate.