Art. 5.
         Aree di reperimento per parchi e riserve regionali
 
   1.  Le  aree di interesse naturalistico nelle quali possono essere
istituiti parchi e riserve naturali regionali  sono  con  riferimento
alle previsioni del PPAR:
     a)  le  aree  di cui agli articoli 53, 54 e 55 delle NTA, tavola
11, elenco allegato 1,  con  esclusione  di  quelle  nelle  quali  e'
prevista l'istituzione di parchi archeologici;
     b) le aree di elevato valore botanico vegetazionale, aree BA, di
cui all'articolo 33 delle NTA, tavola 4, elenco allegato 1;
     c)  le  emergenze  geologiche e geomorfologiche, aree GA, di cui
all'articolo 28 delle NTA, tavole 3A e 13, elenco allegato 1;
     d) le foreste demaniali di cui all'articolo 34 delle NTA, tavole
5 e 14, elenco allegato 1.
   2. Con il programma triennale ed i relativi aggiornamenti  annuali
di  cui  all'articolo  7  possono  essere  individuate  nuove aree di
reperimento.