Art. 8.
                       Misure di salvaguardia
 
   1.  In  caso  di  necessita' ed urgenza il presidente della giunta
regionale, previa deliberazione della giunta e sentito il parere  del
comitato  tecnico  scientifico  di cui all'articolo 6 o su iniziativa
dello stesso, puo' individuare nel  territorio  regionale  aree,  non
facenti  parte  di parchi o riserve naturali statali, da sottoporre a
particolare tutela mediante  la  fissazione  di  apposite  misure  di
salvaguardia.
   2. La proposta di istituzione dell'area protetta in tali territori
e  le  norme  di  salvaguardia  devono  essere  incluse nel programma
triennale o nei suoi aggiornamenti entro e non oltre  un  anno  dalla
adozione  delle  misure  stesse.  Decorso  tale  termine le misure di
salvaguardia adottate perdono efficacia.
   3.  Dalla  data di pubblicazione del programma triennale fino alla
istituzione delle singole aree protette,  e  comunque  non  oltre  il
termine  di  vigenza  del  programma  stesso,  operano  direttamente,
all'interno delle aree protette da istituire di cui alla  lettera  b)
dell'articolo 7, le misure di salvaguardia di cui al comma 4, se piu'
restrittive  della  normativa  in vigore, nonche' le altre specifiche
misure eventualmente individuate nel programma stesso e le misure  di
incentivazione di cui all'articolo 9 della presente legge.
   4.  Sono vietati fuori dai centri edificati di cui all'articolo 18
della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865  e,  per  gravi  motivi  di
salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri
edificati,  l'esecuzione  di nuove costruzioni e la trasformazione di
quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei  terreni
con  destinazione  diversa  da  quella  agricola  e quant'altro possa
incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri  ecologici,
idraulici  ed  idrogeotermici  e sulle finalita' istitutive dell'area
protetta. In caso di  necessita'  ed  urgenza,  il  presidente  della
giunta  regionale, sentito il comitato tecnico scientifico regionale,
puo'  consentire  deroghe  alle  presenti  misure   di   salvaguardia
prescrivendo  le  modalita' di attuazione di lavori ed opere idonei a
salvaguardare l'integrita' dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta
ferma  la  possibilita'  di  realizzare  interventi  di  manutenzione
ordinaria  e  straordinaria  nonche'  il  restauro  ed il risanamento
conservativo di cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  del  primo  comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
   5.    Dall'istituzione    della   singola   area   protetta   sino
all'approvazione dei relativo regolamento, operano  i  divieti  e  le
procedure  per  eventuali  deroghe  di cui all'articolo 16 e le altre
misure eventualmente disposte dall'atto istitutivo.
   6. Per l'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui ai commi
1, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28.