Art. 8. Misure di salvaguardia 1. In caso di necessita' ed urgenza il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta e sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6 o su iniziativa dello stesso, puo' individuare nel territorio regionale aree, non facenti parte di parchi o riserve naturali statali, da sottoporre a particolare tutela mediante la fissazione di apposite misure di salvaguardia. 2. La proposta di istituzione dell'area protetta in tali territori e le norme di salvaguardia devono essere incluse nel programma triennale o nei suoi aggiornamenti entro e non oltre un anno dalla adozione delle misure stesse. Decorso tale termine le misure di salvaguardia adottate perdono efficacia. 3. Dalla data di pubblicazione del programma triennale fino alla istituzione delle singole aree protette, e comunque non oltre il termine di vigenza del programma stesso, operano direttamente, all'interno delle aree protette da istituire di cui alla lettera b) dell'articolo 7, le misure di salvaguardia di cui al comma 4, se piu' restrittive della normativa in vigore, nonche' le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e le misure di incentivazione di cui all'articolo 9 della presente legge. 4. Sono vietati fuori dai centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalita' istitutive dell'area protetta. In caso di necessita' ed urgenza, il presidente della giunta regionale, sentito il comitato tecnico scientifico regionale, puo' consentire deroghe alle presenti misure di salvaguardia prescrivendo le modalita' di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrita' dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' il restauro ed il risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 5. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione dei relativo regolamento, operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 16 e le altre misure eventualmente disposte dall'atto istitutivo. 6. Per l'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28.