Art. 9.
                      Misure di incentivazione
 
   1. Ai comuni ed alle province il cui  territorio  e'  compreso  in
tutto o in parte entro i confini di un'area protetta regionale e agli
altri  soggetti  ivi residenti, e' attribuita, nell'ordine, priorita'
nella  concessione  di  finanziamenti  regionali  richiesti  per   la
realizzazione,  sul  territorio  compreso  entro  i suoi confini, dei
seguenti interventi ed opere previsti nel piano di  cui  all'articolo
15 della presente legge:
     a)  restauri  e risanamento conservativo dei centri storici e di
edifici di particolare valore storico e culturale;
     b) recupero dei nuclei abitati rurali;
     c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento  dell'acqua,
dell'aria e del suolo;
     d)  opere di conservazione, valorizzazione e restauro ambientale
del territorio, ivi comprese le attivita' agricole e forestali;
     e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco;
     f) agriturismo;
     g) attivita' agricole compatibili;
     h)  strutture  per la realizzazione di fonti energetiche a basso
impatto ambientale nonche'  interventi  volti  a  favorire  l'uso  di
energie rinnovabili.
   2.  Stesso  ordine  di  priorita'  e'  attribuito  alle iniziative
produttive o di servizio  compatibili  con  le  finalita'  istitutive
dell'area   protetta  regionale  realizzate  da  privati,  singoli  o
associati.