Art. 9. Misure di incentivazione 1. Ai comuni ed alle province il cui territorio e' compreso in tutto o in parte entro i confini di un'area protetta regionale e agli altri soggetti ivi residenti, e' attribuita, nell'ordine, priorita' nella concessione di finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i suoi confini, dei seguenti interventi ed opere previsti nel piano di cui all'articolo 15 della presente legge: a) restauri e risanamento conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale; b) recupero dei nuclei abitati rurali; c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo; d) opere di conservazione, valorizzazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attivita' agricole e forestali; e) attivita' culturali nei campi di interesse del parco; f) agriturismo; g) attivita' agricole compatibili; h) strutture per la realizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonche' interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili. 2. Stesso ordine di priorita' e' attribuito alle iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalita' istitutive dell'area protetta regionale realizzate da privati, singoli o associati.