Art. 2.
                   Sistema archeologico regionale
 
   1. Il sistema archeologico regionale e'  costituito  da  parchi  e
aree archeologiche.
   2.  Il parco archeologico e' un ambito territoriale caratterizzato
da  evidenze  di  carattere  archeologico,  storico,  monumentale   e
ambientale,   in  cui  le  presenze  archeologiche  costituiscono  la
peculiarita' prevalente; allo stesso e annesso un museo  archeologico
locale  in cui sono conservati i reperti rinvenuti in scavi passati o
recenti. Tale ambito e' sottoposto a specifica normativa d'uso  e  di
valorizzazione   ambientale,   al   fine  di  disciplinare  i  valori
paesaggistico-territoriali in maniera unitaria, sia sotto il  profilo
della  pianificazione  territoriale, sia sotto quello della gestione.
In  particolare,  sono  individuate  le  zone  sottoposte  a   tutela
integrale  e possono essere altresi' previste zone a tutela orientata
nelle quali le possibilita' di intervento sono definite dal  comitato
tecnico di programmazione di cui all'articolo 4.
   3. L'area archeologica e' caratterizzata da evidenze archeologiche
importanti,    non   necessariamente   esaustive   di   una   realta'
archeologica.