Art. 2. Sistema archeologico regionale 1. Il sistema archeologico regionale e' costituito da parchi e aree archeologiche. 2. Il parco archeologico e' un ambito territoriale caratterizzato da evidenze di carattere archeologico, storico, monumentale e ambientale, in cui le presenze archeologiche costituiscono la peculiarita' prevalente; allo stesso e annesso un museo archeologico locale in cui sono conservati i reperti rinvenuti in scavi passati o recenti. Tale ambito e' sottoposto a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, al fine di disciplinare i valori paesaggistico-territoriali in maniera unitaria, sia sotto il profilo della pianificazione territoriale, sia sotto quello della gestione. In particolare, sono individuate le zone sottoposte a tutela integrale e possono essere altresi' previste zone a tutela orientata nelle quali le possibilita' di intervento sono definite dal comitato tecnico di programmazione di cui all'articolo 4. 3. L'area archeologica e' caratterizzata da evidenze archeologiche importanti, non necessariamente esaustive di una realta' archeologica.