Art. 3.
                    Piano regionale di intervento
 
   1. Al fine di individuare e tutelare il sistema  archeologico,  la
Regione  definisce ed approva un piano quinquennale di intervento. Il
piano e' adottato dal consiglio regionale di intesa con il  Ministero
per i beni culturali e ambientali.
   2.  Alla  predisposizione del piano partecipano, per il territorio
di rispettiva competenza, i comuni e le province. In particolare:
     a) i comuni provvedono preventivamente alla  formulazione  della
proposta  di  perimetrazione  e  classificazione,  di  intesa  con la
sovrintendenza archeologica per le Marche. La proposta  e'  corredata
da  una  relazione progettuale tecnico-finanziaria di realizzazione e
gestione dell'ambito archeologico, di  determinazione  delle  risorse
finanziarie diverse da quelle regionali di cui si prevede l'impiego e
della specificazione del finanziamento richiesto alla Regione;
     b) le province propongono iniziative di valorizzazione culturale
e  didattica  del patrimonio archeologico e per allestimenti museali.
Le province provvedono altresi' a raccogliere le proposte dei  comuni
e  delle comunita' montane per la realizzazione e gestione dei parchi
e delle aree archeologiche.
   3.   La   giunta  regionale  predispone,  attraverso  il  servizio
attivita' e beni culturali, sulla base  delle  proposte  dei  comuni,
delle  province e della sovrintendenza, lo schema del piano regionale
e lo sottopone all'esame del comitato tecnico  di  programmazione  di
cui all'articolo 4.
   4.  Lo  schema  di  piano  regionale  e'  inviato per il parere al
comitato regionale per i beni culturali e ambientali.
   5. La giunta regionale, acquisito il parere di  cui  al  comma  4,
trasmette   lo   schema   di   piano   al   consiglio  regionale  per
l'approvazione. Il piano, dopo l'approvazione da parte del  consiglio
regionale,   e'  trasmesso  al  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali per la realizzazione dell'intesa di cui al comma 1.
   6. Il piano regionale prevede:
     a) l'istituzione di parchi ed aree archeologiche definendone  la
perimetrazione;
     b)   le  iniziative  aventi  specifica  priorita',  comprese  la
localizzazione degli interventi e  l'individuazione  dei  destinatari
degli stessi;
     c)   i   contributi  per  opere  di  scavo,  di  restauro  e  di
manutenzione;
     d) i contributi per la realizzazione e  gestione  dei  parchi  e
delle  aree  archeologiche,  con  priorita'  per  le zone attualmente
sottoposte a vincolo e per quelle indicate dai comuni  ai  sensi  del
comma  2.  Tali  contributi  comprendono  anche  i  finanziamenti per
l'eventuale acquisizione delle aree e di beni mobili  e  immobili  da
destinare  al  servizio  di pubblica utilita' in funzione del sistema
archeologico regionale;
     e) i contributi, in  base  alle  proposte  delle  province,  per
attivita'  di  valorizzazione  culturale  e  didattica del patrimonio
archeologico delle Marche e per allestimenti museali;
     f) i contributi a favore dei parchi per la sorveglianza dei beni
archeologici e per la prevenzione degli scavi clandestini;
     g) le eventuali risorse, anche diverse da quelle regionali,  che
si prevede possano essere impiegate;
     h)  i  compiti  del  centro  regionale per i beni culturali, che
concorre alla realizzazione  del  programma  nonche'  alla  vigilanza
sull'attuazione dello stesso.