Art. 3. Piano regionale di intervento 1. Al fine di individuare e tutelare il sistema archeologico, la Regione definisce ed approva un piano quinquennale di intervento. Il piano e' adottato dal consiglio regionale di intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali. 2. Alla predisposizione del piano partecipano, per il territorio di rispettiva competenza, i comuni e le province. In particolare: a) i comuni provvedono preventivamente alla formulazione della proposta di perimetrazione e classificazione, di intesa con la sovrintendenza archeologica per le Marche. La proposta e' corredata da una relazione progettuale tecnico-finanziaria di realizzazione e gestione dell'ambito archeologico, di determinazione delle risorse finanziarie diverse da quelle regionali di cui si prevede l'impiego e della specificazione del finanziamento richiesto alla Regione; b) le province propongono iniziative di valorizzazione culturale e didattica del patrimonio archeologico e per allestimenti museali. Le province provvedono altresi' a raccogliere le proposte dei comuni e delle comunita' montane per la realizzazione e gestione dei parchi e delle aree archeologiche. 3. La giunta regionale predispone, attraverso il servizio attivita' e beni culturali, sulla base delle proposte dei comuni, delle province e della sovrintendenza, lo schema del piano regionale e lo sottopone all'esame del comitato tecnico di programmazione di cui all'articolo 4. 4. Lo schema di piano regionale e' inviato per il parere al comitato regionale per i beni culturali e ambientali. 5. La giunta regionale, acquisito il parere di cui al comma 4, trasmette lo schema di piano al consiglio regionale per l'approvazione. Il piano, dopo l'approvazione da parte del consiglio regionale, e' trasmesso al Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dell'intesa di cui al comma 1. 6. Il piano regionale prevede: a) l'istituzione di parchi ed aree archeologiche definendone la perimetrazione; b) le iniziative aventi specifica priorita', comprese la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei destinatari degli stessi; c) i contributi per opere di scavo, di restauro e di manutenzione; d) i contributi per la realizzazione e gestione dei parchi e delle aree archeologiche, con priorita' per le zone attualmente sottoposte a vincolo e per quelle indicate dai comuni ai sensi del comma 2. Tali contributi comprendono anche i finanziamenti per l'eventuale acquisizione delle aree e di beni mobili e immobili da destinare al servizio di pubblica utilita' in funzione del sistema archeologico regionale; e) i contributi, in base alle proposte delle province, per attivita' di valorizzazione culturale e didattica del patrimonio archeologico delle Marche e per allestimenti museali; f) i contributi a favore dei parchi per la sorveglianza dei beni archeologici e per la prevenzione degli scavi clandestini; g) le eventuali risorse, anche diverse da quelle regionali, che si prevede possano essere impiegate; h) i compiti del centro regionale per i beni culturali, che concorre alla realizzazione del programma nonche' alla vigilanza sull'attuazione dello stesso.