Art. 4.
                 Comitato tecnico di programmazione
 
   1.   Il   consiglio   regionale  nomina  un  comitato  tecnico  di
programmazione del quale fanno parte:
     a) il presidente della giunta regionale o un assessore delegato,
con funzioni di presidente;
     b) il direttore del centro regionale per i beni culturali;
     c) il sovrintendente archeologico per le Marche;
     d) un  funzionario  della  sovrintendenza  archeologica  per  le
Marche designato dal sovrintendente;
     e)   un   funzionario  della  sovrintendenza  ai  beni  storici,
artistici e ambientali per le Marche designato dal sovrintendente;
     f) due  esperti  in  materia  archeologica  scelti  tra  docenti
universitari  designati,  con  il  voto limitato a uno, dal consiglio
regionale;
     g)  quattro  esperti  in  materia  archeologica  designati dalle
province, in ragione di uno per ciascuna amministrazione provinciale;
     h) un rappresentante di associazione archeologica riconosciuta a
carattere nazionale operante nel territorio regionale;
     i)  il  dirigente  del  servizio  regionale  attivita'  e   beni
culturali.
   2.  Il  comitato  e'  insediato  con  decreto del presidente della
giunta  regionale.  Esso  e'  validamente  costituito  anche  con  la
designazione di almeno la meta' piu' uno dei componenti.
   3. Il comitato ha funzioni di proposta dei contenuti del piano, di
coordinamento  delle proposte degli enti locali, di concertazione con
le sovrintendenze, di individuazione delle priorita' di intervento.