Art. 4. Comitato tecnico di programmazione 1. Il consiglio regionale nomina un comitato tecnico di programmazione del quale fanno parte: a) il presidente della giunta regionale o un assessore delegato, con funzioni di presidente; b) il direttore del centro regionale per i beni culturali; c) il sovrintendente archeologico per le Marche; d) un funzionario della sovrintendenza archeologica per le Marche designato dal sovrintendente; e) un funzionario della sovrintendenza ai beni storici, artistici e ambientali per le Marche designato dal sovrintendente; f) due esperti in materia archeologica scelti tra docenti universitari designati, con il voto limitato a uno, dal consiglio regionale; g) quattro esperti in materia archeologica designati dalle province, in ragione di uno per ciascuna amministrazione provinciale; h) un rappresentante di associazione archeologica riconosciuta a carattere nazionale operante nel territorio regionale; i) il dirigente del servizio regionale attivita' e beni culturali. 2. Il comitato e' insediato con decreto del presidente della giunta regionale. Esso e' validamente costituito anche con la designazione di almeno la meta' piu' uno dei componenti. 3. Il comitato ha funzioni di proposta dei contenuti del piano, di coordinamento delle proposte degli enti locali, di concertazione con le sovrintendenze, di individuazione delle priorita' di intervento.