Art. 5.
                   Finanziamento degli interventi
 
   1. La  giunta  regionale,  sulla  base  degli  obiettivi  e  delle
priorita'  stabilite  dal  piano  regionale  di  cui  all'articolo 3,
delibera piani annuali di finanziamento degli interventi  degli  enti
di  cui  al  comma 2, sentita la commissione consiliare competente in
materia di assetto territoriale e ambientale.
   2. Sono ammessi ai finanziamenti disposti  dalla  presente  legge,
secondo   le   priorita'  individuate  dal  piano  regionale  di  cui
all'articolo 3:
     a) gli enti  di  gestione  del  bene  archeologico,  individuati
nell'articolo 6;
     b)  le province territorialmente competenti, per le attivita' di
valorizzazione.