Art. 5. Finanziamento degli interventi 1. La giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorita' stabilite dal piano regionale di cui all'articolo 3, delibera piani annuali di finanziamento degli interventi degli enti di cui al comma 2, sentita la commissione consiliare competente in materia di assetto territoriale e ambientale. 2. Sono ammessi ai finanziamenti disposti dalla presente legge, secondo le priorita' individuate dal piano regionale di cui all'articolo 3: a) gli enti di gestione del bene archeologico, individuati nell'articolo 6; b) le province territorialmente competenti, per le attivita' di valorizzazione.