Art. 8. Copertura finanziaria 1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata, per l'anno 1994 la spesa di lire 500 milioni. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede per l'anno 1994, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della legge regionale n. 25/1980, mediante riduzione di lire 500 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993, partita 2, elenco 5. 3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dalla presente legge sono iscritte per l'anno 1994 a carico di apposito capitolo che la giunta regionale e' autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso anno con la seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza e di cassa: "Contributi per il sistema archeologico regionale" L. 500.000.000. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 28 aprile 1994 RECCHI