Art. 8.
                        Copertura finanziaria
 
   1.  Per  il finanziamento degli interventi previsti dalla presente
legge e' autorizzata, per l'anno 1994 la spesa di lire 500 milioni.
   2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si  provvede  per
l'anno  1994,  ai  sensi dell'articolo 59, secondo comma, della legge
regionale n. 25/1980, mediante riduzione di lire  500  milioni  degli
stanziamenti  di  competenza  e  di  cassa del capitolo 5100202 dello
stato di previsione della spesa del bilancio  per  l'esercizio  1993,
partita 2, elenco 5.
   3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dalla
presente  legge  sono  iscritte  per l'anno 1994 a carico di apposito
capitolo che la giunta regionale e'  autorizzata  a  istituire  nello
stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso anno con la
seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza
e  di  cassa:  "Contributi  per il sistema archeologico regionale" L.
500.000.000.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 28 aprile 1994
 
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