Art. 11.
                       Conferenza dei sindaci
 
   1.  Gli organi rappresentativi dei comuni dell'ambito territoriale
di ciascuna  unita'  sanitaria  locale  esprimono  i  bisogni  socio-
sanitari delle rispettive comunita' locali e provvedono ad esercitare
le  funzioni  di indirizzo e di verifica dell'attivita' dell'azienda-
unita' sanitaria locale previste dal decreto legislativo di  riordino
e  dalla presente legge, per il tramite della conferenza dei sindaci.
Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con
quello del comune provvede direttamente il sindaco.
   2. Entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge  la  giunta  regionale,  sentita l'ANCI (Associazione nazionale
comuni italiani), adotta un apposito regolamento per disciplinare  le
modalita'  di  funzionamento  della  conferenza  dei  sindaci e della
rappresentanza di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo
di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione ed il  ruolo
di organismo esecutivo della conferenza dei sindaci.
   3.  L'esecutivo  e'  composto dal presidente della conferenza e da
non piu' di quattro sindaci individuati dalla conferenza nel  proprio
seno  tenuto  conto  della  articolazione  distrettuale  della unita'
sanitaria locale ed assolve, a nome e per conto della conferenza,  le
funzioni stabilite dal regolamento.
   4.  La  conferenza  assicura l'effettiva partecipazione di tutti i
comuni alla formazione delle decisioni adottate dall'esecutivo.
   5.  La  conferenza  e  l'esecutivo  intrattengono   rapporti   con
l'azienda  tramite  il  direttore  generale.  Il  direttore  generale
partecipa alle sedute dell'esecutivo e della conferenza su invito del
presidente.