Art. 11. Conferenza dei sindaci 1. Gli organi rappresentativi dei comuni dell'ambito territoriale di ciascuna unita' sanitaria locale esprimono i bisogni socio- sanitari delle rispettive comunita' locali e provvedono ad esercitare le funzioni di indirizzo e di verifica dell'attivita' dell'azienda- unita' sanitaria locale previste dal decreto legislativo di riordino e dalla presente legge, per il tramite della conferenza dei sindaci. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune provvede direttamente il sindaco. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita l'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), adotta un apposito regolamento per disciplinare le modalita' di funzionamento della conferenza dei sindaci e della rappresentanza di cui al comma 14 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di organismo esecutivo della conferenza dei sindaci. 3. L'esecutivo e' composto dal presidente della conferenza e da non piu' di quattro sindaci individuati dalla conferenza nel proprio seno tenuto conto della articolazione distrettuale della unita' sanitaria locale ed assolve, a nome e per conto della conferenza, le funzioni stabilite dal regolamento. 4. La conferenza assicura l'effettiva partecipazione di tutti i comuni alla formazione delle decisioni adottate dall'esecutivo. 5. La conferenza e l'esecutivo intrattengono rapporti con l'azienda tramite il direttore generale. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'esecutivo e della conferenza su invito del presidente.