Art. 15. Partecipazione e tutela dei diritti del cittadino 1. La Regione assicura e garantisce la partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari nelle materie e nelle forme previste dall'art. 14 del decreto legislativo di riordino, dalle disposizioni della presente legge e da specifiche direttive emanate dalla giunta regionale rivolte agli organi delle aziende-unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere della Regione. 2. La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro libere associazioni, ed in particolare delle organizzazioni del volontariato e di quelle per la tutela dei diritti dei cittadini, sugli schemi dei provvedimenti regionali di carattere generale concernenti il riordino e la programmazione dei servizi, nonche' le modalita' di verifica dei risultati conseguiti. 3. La Regione consulta le parti sociali interessate e le associazioni riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 sulla programmazione degli interventi di competenza dell'ARPAER.