Art. 15.
          Partecipazione e tutela dei diritti del cittadino
 
   1.  La Regione assicura e garantisce la partecipazione e la tutela
dei diritti dei cittadini nella fruizione dei servizi sanitari  nelle
materie  e  nelle forme previste dall'art. 14 del decreto legislativo
di riordino, dalle disposizioni della presente legge e da  specifiche
direttive  emanate  dalla  giunta regionale rivolte agli organi delle
aziende-unita' sanitarie locali e  delle  aziende  ospedaliere  della
Regione.
   2. La Regione promuove la consultazione dei cittadini e delle loro
libere  associazioni,  ed  in  particolare  delle  organizzazioni del
volontariato e di quelle per la tutela  dei  diritti  dei  cittadini,
sugli  schemi  dei  provvedimenti  regionali  di  carattere  generale
concernenti il riordino e la programmazione dei servizi,  nonche'  le
modalita' di verifica dei risultati conseguiti.
   3.   La  Regione  consulta  le  parti  sociali  interessate  e  le
associazioni riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.  349
sulla programmazione degli interventi di competenza dell'ARPAER.