Art. 16.
                  Comitati consultivi degli utenti
 
   1.  La Regione favorisce presso le aziende-unita' sanitarie locali
e  le  aziende  ospedaliere  l'azione  delle  organizzazioni  di  cui
all'art.   15   all'interno   dei  propri  presidi  mettendo  loro  a
disposizione sedi adeguate ed accreditando  le  medesime  presso  gli
utenti.  A  tal  fine  tra  gli organi di gestione delle aziende e le
organizzazioni interessate vengono  concordati  specifici  protocolli
operativi.
   2.  Entro  un  anno dall'approvazione della presente legge vengono
costituiti presso i presidi ospedalieri, nonche' nelle piu' rilevanti
strutture sanitarie non ospedaliere, comitati consuntivi misti per il
controllo di qualita' dal lato degli  utenti.  Tali  comitati  devono
prevedere  la  partecipazione  maggioritaria  delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di difesa dei diritti degli utenti,
iscritte al registro regionale del volontariato, la partecipazione di
membri designati dall'azienda ospedaliera e/o dalla unita'  sanitaria
locale,  scelti  fra  il personale medico ed infermieristico, nonche'
l'eventuale presenza di altri esperti, scelti d'intesa. I compiti dei
comitati sono:
     a) assicurare i controlli di qualita' dal  lato  della  domanda,
specie con riferimento ai percorsi di accesso ai servizi;
     b)  individuare  indicatori  di  qualita'  dei  servizi dal lato
dell'utenza;
     c) sperimentare modalita' di raccolta e di analisi dei  "segnali
di disservizio".