Art. 16. Comitati consultivi degli utenti 1. La Regione favorisce presso le aziende-unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere l'azione delle organizzazioni di cui all'art. 15 all'interno dei propri presidi mettendo loro a disposizione sedi adeguate ed accreditando le medesime presso gli utenti. A tal fine tra gli organi di gestione delle aziende e le organizzazioni interessate vengono concordati specifici protocolli operativi. 2. Entro un anno dall'approvazione della presente legge vengono costituiti presso i presidi ospedalieri, nonche' nelle piu' rilevanti strutture sanitarie non ospedaliere, comitati consuntivi misti per il controllo di qualita' dal lato degli utenti. Tali comitati devono prevedere la partecipazione maggioritaria delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di difesa dei diritti degli utenti, iscritte al registro regionale del volontariato, la partecipazione di membri designati dall'azienda ospedaliera e/o dalla unita' sanitaria locale, scelti fra il personale medico ed infermieristico, nonche' l'eventuale presenza di altri esperti, scelti d'intesa. I compiti dei comitati sono: a) assicurare i controlli di qualita' dal lato della domanda, specie con riferimento ai percorsi di accesso ai servizi; b) individuare indicatori di qualita' dei servizi dal lato dell'utenza; c) sperimentare modalita' di raccolta e di analisi dei "segnali di disservizio".