Art. 17.
              Adeguamento del piano sanitario regionale
 
   1.  Nei  termini  previsti  dal  comma  5  dell'art. 1 del decreto
legislativo di riordino, il consiglio regionale,  su  proposta  della
giunta   provvede   all'adeguamento  del  piano  sanitario  regionale
approvato con legge regionale 9 marzo 1990, n. 15 uniformandolo,  ove
necessario, alle indicazioni del piano sanitario nazionale, definendo
indirizzi,  programmi  d'intervento,  criteri e modelli organizzativi
funzionali  agli  obiettivi  di  riordino  del   servizio   sanitario
regionale   perseguiti   con  la  presente  legge.  Con  il  medesimo
provvedimento sono disciplinate  le  procedure  di  attuazione  e  di
verifica del piano sanitario regionale.
   2.  Ai  sensi  dell'art. 6 del decreto legislativo di riordino, le
universita' dell'Emilia-Romagna partecipano alla  elaborazione  della
proposta  di  adeguamento  del  piano sanitario regionale nelle forme
concordate con l'assessorato regionale alla  sanita'  ed  ai  servizi
sociali.
   3.  Gli accordi tra universita' e aziende ospedaliere che regolano
l'attuazione  dei  protocolli  d'intesa  stipulati  tra  Regione   ed
universita'  a  norma del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo
di riordino fanno parte integrante dei piani attuativi delle  aziende
ospedaliere di cui all'art. 5.
 
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE