Art. 17. Adeguamento del piano sanitario regionale 1. Nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 1 del decreto legislativo di riordino, il consiglio regionale, su proposta della giunta provvede all'adeguamento del piano sanitario regionale approvato con legge regionale 9 marzo 1990, n. 15 uniformandolo, ove necessario, alle indicazioni del piano sanitario nazionale, definendo indirizzi, programmi d'intervento, criteri e modelli organizzativi funzionali agli obiettivi di riordino del servizio sanitario regionale perseguiti con la presente legge. Con il medesimo provvedimento sono disciplinate le procedure di attuazione e di verifica del piano sanitario regionale. 2. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo di riordino, le universita' dell'Emilia-Romagna partecipano alla elaborazione della proposta di adeguamento del piano sanitario regionale nelle forme concordate con l'assessorato regionale alla sanita' ed ai servizi sociali. 3. Gli accordi tra universita' e aziende ospedaliere che regolano l'attuazione dei protocolli d'intesa stipulati tra Regione ed universita' a norma del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo di riordino fanno parte integrante dei piani attuativi delle aziende ospedaliere di cui all'art. 5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE