Art. 2. Principi ed obiettivi generali 1. Costituiscono principi ed obiettivi della presente legge: a) la riduzione del numero delle unita' sanitarie locali mediante l'ampliamento degli ambiti territoriali e la valorizzazione del distretto come articolazione organizzativa e funzionale dell'azienda-unita' sanitaria locale; b) la partecipazione delle comunita' locali alla determinazione della programmazione sanitaria; c) l'integrazione delle funzioni socio-assistenziali con quelle sanitarie; d) l'ottimizzazione del rapporto tra risorse impiegate e qualita'-quantita' dei servizi erogati all'utenza, per conseguire economie di gestione e per soddisfare i nuovi bisogni sanitari della popolazione; e) l'integrazione tra servizio pubblico e strutture sanitarie private nell'ambito della programmazione sanitaria regionale; f) la distinzione, nell'ambito dell'unita' sanitaria locale, tra funzioni di direzione strategica, di finanziamento e di controllo di gestione e funzioni gestionali e tecniche rivolte all'erogazione delle prestazioni; g) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi fondati sull'autonomia e sulla responsabilita' degli operatori; h) il controllo di gestione come metodo permanente di verifica dei risultati; i) il coinvolgimento degli utenti del servizio sanitario regionale nella determinazione degli indici di qualita' del servizio.