Art. 2.
                   Principi ed obiettivi generali
 
   1. Costituiscono principi ed obiettivi della presente legge:
     a)  la  riduzione  del  numero  delle  unita'  sanitarie  locali
mediante l'ampliamento degli ambiti territoriali e la  valorizzazione
del   distretto   come   articolazione   organizzativa  e  funzionale
dell'azienda-unita' sanitaria locale;
     b) la partecipazione delle comunita' locali alla  determinazione
della programmazione sanitaria;
     c)  l'integrazione delle funzioni socio-assistenziali con quelle
sanitarie;
     d)  l'ottimizzazione  del  rapporto  tra  risorse  impiegate   e
qualita'-quantita'  dei  servizi  erogati  all'utenza, per conseguire
economie di gestione e per soddisfare i nuovi bisogni sanitari  della
popolazione;
     e)  l'integrazione  tra  servizio pubblico e strutture sanitarie
private nell'ambito della programmazione sanitaria regionale;
     f) la distinzione, nell'ambito dell'unita' sanitaria locale, tra
funzioni di direzione strategica, di finanziamento e di controllo  di
gestione  e  funzioni  gestionali  e  tecniche rivolte all'erogazione
delle prestazioni;
     g) l'organizzazione ed  il  funzionamento  dei  servizi  fondati
sull'autonomia e sulla responsabilita' degli operatori;
     h)  il  controllo di gestione come metodo permanente di verifica
dei risultati;
     i)  il  coinvolgimento  degli  utenti  del  servizio   sanitario
regionale nella determinazione degli indici di qualita' del servizio.