Art. 20.
      Disposizioni in materia di organizzazione e di personale
 
   1. Entro centoventi giorni dalla  data  del  loro  insediamento  i
direttori  generali  individuano  gli  uffici e definiscono le piante
organiche delle  aziende-unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere, tenuto conto delle modalita' di cui agli articoli 5 e 31
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modifiche ed integrazioni, nonche' delle indicazioni tecniche fornite
dall'assessore regionale alla sanita' e servizi  sociali  concernenti
standard  medi  di  personale  per  funzione,  verificati  secondo il
criterio dei carichi ordinari individuali di lavoro.
   2. I provvedimenti di individuazione degli uffici e di definizione
delle piante organiche sono sottoposti  al  controllo  della  Regione
secondo  le  modalita'  di  cui al comma 8 dell'art. 4 della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
   3. Il personale in servizio al momento  della  costituzione  delle
aziende e' trasferito alle medesime ed e' provvisoriamente utilizzato
nel  presidio,  servizio  o  ufficio  di appartenenza. L'assegnazione
definitiva e' disposta dal direttore  generale  entro  centocinquanta
giorni dall'approvazione della pianta organica.
   4.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge  la  giunta  regionale,  sentita  la   competente   commissione
consiliare, emana una o piu' direttive per:
     a) la gestione delle piante organiche provvisorie;
     b)  la  formazione  dei  piani distributivi del personale tra le
costituende aziende;
     c)  l'attuazione  delle  prime  misure   concernenti   l'assetto
organizzativo  e funzionale aziendale e l'attribuzione delle connesse
responsabilita' dirigenziali, anche in deroga alle norme della  legge
regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
   5.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente
legge la giunta regionale emana apposita direttiva  per  definire  il
numero  dei componenti il consiglio dei sanitari, la durata in carica
del medesimo nonche' per disciplinarne le modalita' di  elezione,  la
composizione  ed  il funzionamento; relativamente alla presenza delle
componenti universitarie nel consiglio  dei  sanitari  delle  aziende
ospedaliere  di  cui  al  precedente  art.  5,  comma  1, da definire
conformemente a quanto stabilito al comma 6 dell'art. 4  del  decreto
legislativo    di    riordino,   la   giunta   regionale   acquisisce
preventivamente il parere  delle  universita'  interessate.  Entro  i
successivi  trenta  giorni  i direttori generali indicono la elezione
del consiglio dei sanitari nelle rispettive aziende.
   6.  Il  parere  del consiglio dei sanitari nelle materie di cui al
comma 12 dell'art 3 del decreto legislativo  di  riordino,  s'intende
favorevole ove non formulato entro quindici giorni dalla richiesta.