Art. 20. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale 1. Entro centoventi giorni dalla data del loro insediamento i direttori generali individuano gli uffici e definiscono le piante organiche delle aziende-unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, tenuto conto delle modalita' di cui agli articoli 5 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle indicazioni tecniche fornite dall'assessore regionale alla sanita' e servizi sociali concernenti standard medi di personale per funzione, verificati secondo il criterio dei carichi ordinari individuali di lavoro. 2. I provvedimenti di individuazione degli uffici e di definizione delle piante organiche sono sottoposti al controllo della Regione secondo le modalita' di cui al comma 8 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 3. Il personale in servizio al momento della costituzione delle aziende e' trasferito alle medesime ed e' provvisoriamente utilizzato nel presidio, servizio o ufficio di appartenenza. L'assegnazione definitiva e' disposta dal direttore generale entro centocinquanta giorni dall'approvazione della pianta organica. 4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana una o piu' direttive per: a) la gestione delle piante organiche provvisorie; b) la formazione dei piani distributivi del personale tra le costituende aziende; c) l'attuazione delle prime misure concernenti l'assetto organizzativo e funzionale aziendale e l'attribuzione delle connesse responsabilita' dirigenziali, anche in deroga alle norme della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1. 5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale emana apposita direttiva per definire il numero dei componenti il consiglio dei sanitari, la durata in carica del medesimo nonche' per disciplinarne le modalita' di elezione, la composizione ed il funzionamento; relativamente alla presenza delle componenti universitarie nel consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliere di cui al precedente art. 5, comma 1, da definire conformemente a quanto stabilito al comma 6 dell'art. 4 del decreto legislativo di riordino, la giunta regionale acquisisce preventivamente il parere delle universita' interessate. Entro i successivi trenta giorni i direttori generali indicono la elezione del consiglio dei sanitari nelle rispettive aziende. 6. Il parere del consiglio dei sanitari nelle materie di cui al comma 12 dell'art 3 del decreto legislativo di riordino, s'intende favorevole ove non formulato entro quindici giorni dalla richiesta.