Art. 21.
                       Disposizioni in materia
                  economico-finanziaria e contabile
 
   1.  Fino  alla  emanazione  della  legge  regionale concernente la
gestione economico-finanziaria e  patrimoniale  delle  aziende-unita'
sanitarie  locali  e  ospedaliere  ai  sensi  dell'art. 5 del decreto
legislativo di riordino, valgono le norme di cui alla legge regionale
29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni.
   2. I contratti e le convenzioni per la fornitura di beni e servizi
stipulati dalle preesistenti unita' sanitarie  locali  ed  ancora  in
essere   all'atto  della  costituzione  dell'azienda  possono  essere
prorogati a tutto il 1994, salvo rinegoziazione di quelli concernenti
il  medesimo  oggetto,  allo  scopo  di   unificare   le   condizioni
contrattuali al livello piu' favorevole.
   3.  La  continuita'  del  servizio  di  tesoreria  all'atto  della
costituzione  dell'azienda-unita'  sanitaria  locale  e  fino  al  31
dicembre  1994,  e'  assicurata  dalla gestione in cootesoreria degli
istituti tesorieri  delle  unita'  sanitarie  locali  soppresse.  Gli
istituti suddetti partecipano alla cootesoreria con quote percentuali
corrispondenti  alla  quota-parte di entrate di cui ai titoli primo e
secondo dei  Bilanci  di  previsione  1993  delle  rispettive  unita'
sanitarie  locali soppresse. Le funzioni di capo-fila sono assunte di
norma dall'istituto di credito che gestisce la quota piu' alta.
   4. Alla gestione transitoria del servizio di  tesoreria  da  parte
dei  cootesorieri  di  cui  al  comma 3 sono applicate condizioni non
superiori  a  quelle  previste  dallo  schema   di   convenzione-tipo
regionale approvato con deliberazione consiliare 28 febbraio 1991, n.
384   e   comunque   alle   condizioni   piu'   favorevoli  applicate
dall'istituto capo-fila.
   5. Nel caso di recesso dalla cootesoreria di uno o piu'  istituti,
le  rispettive  quote  sono  assunte  dagli  altri  istituti  in modo
direttamente proporzionale alle quote possedute.
   6. La gestione del servizio di tesoreria di ciascuna delle aziende
ospedaliere e' assicurata fino  al  31  dicembre  1994  dall'istituto
tesoriere  dell'azienda-unita'  sanitaria  locale  da  cui  l'azienda
ospedaliera e' scorporata.
   7. Entro trenta giorni  dal  proprio  insediamento,  il  direttore
generale  provvede  alla  nomina del collegio dei revisori secondo le
modalita' e le procedure previste al comma 13 dell'art. 3 del decreto
legislativo di  riordino.  Fino  all'insediamento  del  collegio,  le
funzioni  dello stesso restano attribuite al collegio dei revisori in
carica presso l'unita' sanitaria  locale  preesistente  che  all'atto
della  costituzione  dell'azienda presenta il maggior volume di spesa
corrente.