Art. 21. Disposizioni in materia economico-finanziaria e contabile 1. Fino alla emanazione della legge regionale concernente la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle aziende-unita' sanitarie locali e ospedaliere ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo di riordino, valgono le norme di cui alla legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni. 2. I contratti e le convenzioni per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle preesistenti unita' sanitarie locali ed ancora in essere all'atto della costituzione dell'azienda possono essere prorogati a tutto il 1994, salvo rinegoziazione di quelli concernenti il medesimo oggetto, allo scopo di unificare le condizioni contrattuali al livello piu' favorevole. 3. La continuita' del servizio di tesoreria all'atto della costituzione dell'azienda-unita' sanitaria locale e fino al 31 dicembre 1994, e' assicurata dalla gestione in cootesoreria degli istituti tesorieri delle unita' sanitarie locali soppresse. Gli istituti suddetti partecipano alla cootesoreria con quote percentuali corrispondenti alla quota-parte di entrate di cui ai titoli primo e secondo dei Bilanci di previsione 1993 delle rispettive unita' sanitarie locali soppresse. Le funzioni di capo-fila sono assunte di norma dall'istituto di credito che gestisce la quota piu' alta. 4. Alla gestione transitoria del servizio di tesoreria da parte dei cootesorieri di cui al comma 3 sono applicate condizioni non superiori a quelle previste dallo schema di convenzione-tipo regionale approvato con deliberazione consiliare 28 febbraio 1991, n. 384 e comunque alle condizioni piu' favorevoli applicate dall'istituto capo-fila. 5. Nel caso di recesso dalla cootesoreria di uno o piu' istituti, le rispettive quote sono assunte dagli altri istituti in modo direttamente proporzionale alle quote possedute. 6. La gestione del servizio di tesoreria di ciascuna delle aziende ospedaliere e' assicurata fino al 31 dicembre 1994 dall'istituto tesoriere dell'azienda-unita' sanitaria locale da cui l'azienda ospedaliera e' scorporata. 7. Entro trenta giorni dal proprio insediamento, il direttore generale provvede alla nomina del collegio dei revisori secondo le modalita' e le procedure previste al comma 13 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino. Fino all'insediamento del collegio, le funzioni dello stesso restano attribuite al collegio dei revisori in carica presso l'unita' sanitaria locale preesistente che all'atto della costituzione dell'azienda presenta il maggior volume di spesa corrente.