Art. 22. Disposizioni in materia di gestione delle attivita' socio-assistenziali 1. Per assicurare la continuita' delle attivita' socio- assistenziali le aziende-unita' sanitarie locali applicano le norme di cui alla legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 ed esercitano le funzioni precedentemente svolte negli ambiti territoriali delle preesistenti unita' sanitarie locali ai sensi dell'art. 22 della medesima legge regionale, obbligatoriamente o per delega dei comuni. 2. Il personale assegnato allo svolgimento di dette funzioni nelle preesistenti unita' sanitarie locali e' provvisoriamente utilizzato dall'azienda-unita' sanitaria locale. 3. Entro un anno dall'attivazione dell'azienda-unita' sanitaria locale i comuni e le province procedono alla ridefinizione delle deleghe ai sensi di quanto previsto dall'art. 7. Entro lo stesso termine il presidente della giunta regionale, sentiti i comuni interessati, attribuisce con proprio decreto il personale assunto dalle disciolte associazioni dei comuni. Dalla data di emanazione del decreto cessano di avere efficacia i titoli IV e V e il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 2/85.