Art. 22.
                 Disposizioni in materia di gestione
                 delle attivita' socio-assistenziali
 
   1.   Per   assicurare   la   continuita'  delle  attivita'  socio-
assistenziali le aziende-unita' sanitarie locali applicano  le  norme
di  cui  alla  legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 ed esercitano le
funzioni  precedentemente  svolte  negli  ambiti  territoriali  delle
preesistenti  unita'  sanitarie  locali  ai  sensi dell'art. 22 della
medesima legge regionale, obbligatoriamente o per delega dei comuni.
   2. Il personale assegnato allo svolgimento di dette funzioni nelle
preesistenti unita' sanitarie locali e'  provvisoriamente  utilizzato
dall'azienda-unita' sanitaria locale.
   3.  Entro  un  anno dall'attivazione dell'azienda-unita' sanitaria
locale i comuni e le  province  procedono  alla  ridefinizione  delle
deleghe  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 7. Entro lo stesso
termine il  presidente  della  giunta  regionale,  sentiti  i  comuni
interessati,  attribuisce  con  proprio  decreto il personale assunto
dalle disciolte associazioni dei comuni. Dalla data di emanazione del
decreto cessano di avere efficacia i titoli IV  e  V  e  il  comma  1
dell'art. 37 della legge regionale 2/85.