Art. 23. Disposizioni in materia di programmazione 1. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'adeguamento del piano sanitario regionale nei modi previsti dall'art. 17, i piani attuativi di unita' sanitaria locale possono essere adottati anche per stralci riferiti ai singoli allegati alla legge regionale 9 marzo 1990, n. 15 e sono approvati dal consiglio regionale. 2. I piani attuativi di unita' sanitaria locale adottati ed approvati a norma del comma 1 debbono tener conto delle intese provinciali di programma definite con il concorso della Regione.