Art. 23.
              Disposizioni in materia di programmazione
 
   1.   Dall'entrata   in   vigore   della   presente  legge  e  fino
all'adeguamento del  piano  sanitario  regionale  nei  modi  previsti
dall'art.  17,  i  piani attuativi di unita' sanitaria locale possono
essere adottati anche per stralci riferiti ai singoli  allegati  alla
legge  regionale  9  marzo 1990, n. 15 e sono approvati dal consiglio
regionale.
   2. I piani  attuativi  di  unita'  sanitaria  locale  adottati  ed
approvati  a  norma  del  comma  1  debbono  tener conto delle intese
provinciali di programma definite con il concorso della Regione.