Art. 24.
                        Abrogazione di norme
 
   1. La  legge  regionale  29  agosto  1979,  n.  28,  e  successive
modificazioni, e' abrogata.
   2.  Gli  articoli  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14 e 15 della legge
regionale 9 marzo 1990, n. 15 sono abrogati.
   3. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 9  aprile  1990,
n. 27 sono abrogati.
   4. La legge regionale 27 febbraio 1984, n. 7 e' abrogata.
   5.  Il  titolo  III  e  l'art. 45 della legge regionale 12 gennaio
1985, n. 2 sono abrogati.
   6. La legge regionale 3 gennaio 1980,  n.  1  e'  abrogata,  salvo
quanto disposto dall'art. 4, comma 4.
   7. I titoli IV e V e il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale
12  gennaio 1985, n. 2 sono abrogati, salvo quanto disposto dal comma
3 dell'art. 22.