Art. 25.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
   1.  La  presente  legge,  dichiarata  urgente ai sensi del comma 2
dell'art. 127 della costituzione e del comma  2  dell'art.  31  dello
Statuto  regionale,  entra  in  vigore  il giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
 
                  TABELLA DEGLI AMBITI TERRITORIALI
 
   Unita' sanitaria locale di Piacenza comprendente  tutti  i  comuni
della provincia di Piacenza;
   Unita' sanitaria locale di Parma comprendente tutti i comuni della
provincia di Parma;
   Unita'  sanitaria  locale  di  Reggio  Emilia comprendente tutti i
comuni della provincia di Reggio Emilia;
   Unita' sanitaria locale di  Modena  comprendente  tutti  i  comuni
della provincia di Modena;
   Unita'  sanitaria  locale  di  Ferrara comprendente tutti i comuni
della provincia di Ferrara;
   Unita' sanitaria locale di Ravenna  comprendente  tutti  i  comuni
della provincia di Ravenna;
   Unita'  sanitaria  locale  di  Rimini  comprendente tutti i comuni
della provincia di Rimini.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
    Bologna, 12 maggio 1994
 
                               BERSANI