Art. 25. Dichiarazione d'urgenza 1. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della costituzione e del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. TABELLA DEGLI AMBITI TERRITORIALI Unita' sanitaria locale di Piacenza comprendente tutti i comuni della provincia di Piacenza; Unita' sanitaria locale di Parma comprendente tutti i comuni della provincia di Parma; Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia comprendente tutti i comuni della provincia di Reggio Emilia; Unita' sanitaria locale di Modena comprendente tutti i comuni della provincia di Modena; Unita' sanitaria locale di Ferrara comprendente tutti i comuni della provincia di Ferrara; Unita' sanitaria locale di Ravenna comprendente tutti i comuni della provincia di Ravenna; Unita' sanitaria locale di Rimini comprendente tutti i comuni della provincia di Rimini. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 12 maggio 1994 BERSANI