Art. 3.
          Ambiti territoriali delle unita' sanitarie locali
 
   1.   Gli   ambiti   territoriali  delle  unita'  sanitarie  locali
dell'Emilia-Romagna sono determinati secondo  quanto  previsto  dalla
tabella  allegata alla presente legge e, relativamente alle provincie
di Bologna e di Forli'-Cesena, dai successivi articoli 18 e 19.