Art. 4.
                 Istituzione delle aziende - U.S.L.
 
   1. In ciascuno degli  ambiti  territoriali  determinati  ai  sensi
dell'art. 3 e' istituita l'azienda-unita' sanitaria locale.
   2.  Le  unita'  sanitarie  locali  esistenti all'entrata in vigore
della presente legge sono soppresse dalla data  di  insediamento  dei
direttori generali delle aziende di cui al comma 1.
   3.  Ciascuna  azienda-unita' sanitaria locale definisce la propria
organizzazione  e  le  modalita'  di  funzionamento  sulla  base  dei
principi  di  seguito indicati e tenuto conto delle direttive emanate
in  materia  della  Regione   sentita   la   competente   commissione
consiliare:
     a)  l'azienda  si articola nei distretti di cui all'art. 9 e nei
presidi ospedalieri comprendenti uno o piu' ospedali  non  costituiti
in azienda ospedaliera;
     b)   ad  ogni  distretto  e  ad  ogni  presidio  ospedaliero  e'
attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilita'  separata
all'interno  del  bilancio aziendale nonche' autonomia gestionale per
lo svolgimento delle rispettive funzioni e per il conseguimento degli
obiettivi aziendali ivi compreso il  coordinamento  organizzativo  ed
erogativo  delle  attivita'.  A  tal  fine, all'atto della nomina dei
dirigenti medico ed amministrativo di presidio ospedaliero -  di  cui
al  comma  9  dell'art. 4 del decreto legislativo di riordino - e dei
dirigenti di distretto, il direttore generale individua  per  ciascun
presidio   ospedaliero   e   per   ciascun   distretto  il  dirigente
responsabile della  gestione  complessiva,  sentito  il  comitato  di
distretto  eventualmente  costituito  a norma del comma 4 dell'art. 9
della presente legge. Nei distretti il cui  territorio  coincide  con
quello  della  comunita'  montana,  nei quali e' presente un presidio
ospedaliero costituito da un solo ospedale, sono  nominati  un  unico
dirigente medico ed un unico dirigente amministrativo, tra i quali e'
individuato  il responsabile della gestione complessiva del distretto
e del presidio ospedaliero;
     c) le funzioni amministrative sono  organizzate  sia  a  livello
centrale  di azienda che a quello di distretto e presidio ospedaliero
e  sono  svolte  in  posizione  di  staff   rispetto   al   direttore
amministrativo  dell'azienda,  ovvero  rispetto ai responsabili della
gestione complessiva dei distretti e dei presidi ospedalieri;
     d)   le   funzioni   sanitarie   sono   organizzate   in   forma
dipartimentale  per  aree  tematiche  su  base  aziendale, coordinate
ciascuna da un responsabile scelto tra i  dirigenti  delle  strutture
operative  appartenenti  all'area;  i  responsabili  di  dipartimento
collaborano in posizione di staff all'esercizio  delle  funzioni  del
direttore sanitario;
     e)  le  funzioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, svolte a
livello distrettuale ai sensi dell'art. 9, sono organizzate in  forma
dipartimentale   su  base  aziendale  sotto  la  responsabilita'  del
coordinatore dei servizi sociali.
   4. Le norme della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 cessano  di
avere  efficacia  a  decorrere dalla emanazione da parte della giunta
regionale, con una o piu' deliberazioni, delle direttive  concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento delle unita' sanitarie locali.