Art. 5. Aziende e presidi ospedalieri 1. La regione Emilia-Romagna, nella prima fase di attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo di riordino, costituisce in aziende ospedaliere i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facolta' di medicina e chirurgia, contemporaneamente alla costituzione delle aziende-unita' sanitarie locali istituite negli ambiti territoriali delle province di Parma, Modena e Ferrara e nell'ambito territoriale risultante dall'accorpamento delle unita' sanitarie locali n. 27, 28 e 29 disposto dal successivo art. 18. 2. I rapporti con le universita' di Parma, Modena, Bologna e Ferrara relativi ai presidi ospedalieri di cui al comma 1 sono disciplinati dalle convenzioni stipulate a norma dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 fino alla definizione dei protocolli d'intesa previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo di riordino. 3. Ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri ad individuare gli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo di riordino, la giunta regionale puo' procedere alla costituzione in azienda di altri ospedali che, oltre ad essere sede di dipartimento d'emergenza a norma del piano sanitario nazionale, si distinguano per dimensioni e complessita' di struttura e di casistica trattata nell'ambito della rete ospedaliera regionale. La giunta regionale adotta il provvedimento di costituzione in azienda degli ospedali di cui al presente comma anche su proposta della conferenza dei sindaci in accordo con l'amministrazione provinciale interessata, considerando con priorita' i presidi ospedalieri situati nei capoluoghi di provincia delle unita' sanitarie locali di maggiori dimensioni nelle quali non sia costituita l'azienda ospedaliera ai sensi del comma 1 del presente articolo. 4. Con il provvedimento di adeguamento del piano sanitario regionale al piano sanitario nazionale previsto al successivo art. 17 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, la Regione stabilisce specifici indirizzi, ai quali deve uniformarsi la gestione delle aziende ospedaliere di cui al presente articolo, volti a realizzare l'integrazione dell'attivita' ospedaliera con quella degli altri servizi sanitari presenti nel territorio dell'unita' sanitaria lo- cale. 5. La costituzione in azienda di altri ospedali in possesso delle caratteristiche di cui al comma 3 ricompresi nell'ambito territoriale risultante dall'accorpamento delle unita' sanitarie locali n. 27, 28 e 29 puo' essere effettuata con il provvedimento previsto dal comma 1 dell'art. 18, anche su proposta della conferenza sanitaria di Bologna di cui al comma 5 del medesimo articolo. 6. All'accorpamento degli ospedali non costituiti in azienda appartenenti ad una stessa unita' sanitaria locale in uno o piu' presidi ai sensi del comma 9 dell'art. 4 del decreto legislativo di riordino, provvede il direttore generale entro sessanta giorni dall'insediamento, tenuto conto delle dimensioni e della composizione funzionale della rete ospedaliera previste in sede di determinazioni attuative del piano sanitario regionale specificamente riferite a ciascun ambito provinciale e del parere della conferenza dei sindaci di cui all'art. 11, e comunque nell'osservanza di criteri di economicita' della gestione e nella salvaguardia delle esigenze di integrazione della rete ospedaliera con i servizi sanitari del territorio. 7. L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri e' disciplinato in modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla giunta regionale con una o piu' deliberazioni. All'entrata in vigore della suddetta disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132 ed ai decreti del Presidente della Repubblica n. 128 e n. 129 del 27 marzo 1969.