Art. 5.
                    Aziende e presidi ospedalieri
 
   1.  La  regione  Emilia-Romagna,  nella  prima  fase di attuazione
dell'art. 4 del  decreto  legislativo  di  riordino,  costituisce  in
aziende   ospedaliere   i  presidi  ospedalieri  in  cui  insiste  la
prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facolta'
di medicina e chirurgia, contemporaneamente alla  costituzione  delle
aziende-unita'  sanitarie  locali istituite negli ambiti territoriali
delle province di Parma, Modena e Ferrara e nell'ambito  territoriale
risultante  dall'accorpamento delle unita' sanitarie locali n. 27, 28
e 29 disposto dal successivo art. 18.
   2. I rapporti con le  universita'  di  Parma,  Modena,  Bologna  e
Ferrara  relativi  ai  presidi  ospedalieri  di  cui  al comma 1 sono
disciplinati dalle convenzioni stipulate a norma dell'art.  39  della
legge  23  dicembre 1978, n. 833 fino alla definizione dei protocolli
d'intesa previsti dall'art. 6, comma 1, del  decreto  legislativo  di
riordino.
   3.  Ferma  restando  la  competenza  del Consiglio dei Ministri ad
individuare  gli  ospedali   di   rilievo   nazionale   e   di   alta
specializzazione  ai  sensi  dell'art.  4,  commi  1 e 2, del decreto
legislativo di riordino, la  giunta  regionale  puo'  procedere  alla
costituzione  in  azienda di altri ospedali che, oltre ad essere sede
di dipartimento d'emergenza a norma del piano sanitario nazionale, si
distinguano per dimensioni e complessita' di struttura e di casistica
trattata nell'ambito della  rete  ospedaliera  regionale.  La  giunta
regionale  adotta  il  provvedimento di costituzione in azienda degli
ospedali di cui al presente comma anche su proposta della  conferenza
dei sindaci in accordo con l'amministrazione provinciale interessata,
considerando   con   priorita'  i  presidi  ospedalieri  situati  nei
capoluoghi di provincia delle unita'  sanitarie  locali  di  maggiori
dimensioni  nelle  quali  non sia costituita l'azienda ospedaliera ai
sensi del comma 1 del presente articolo.
   4.  Con  il  provvedimento  di  adeguamento  del  piano  sanitario
regionale al piano sanitario nazionale previsto al successivo art. 17
e,  comunque,  non  oltre  il 31 dicembre 1994, la Regione stabilisce
specifici indirizzi, ai quali  deve  uniformarsi  la  gestione  delle
aziende  ospedaliere  di cui al presente articolo, volti a realizzare
l'integrazione dell'attivita'  ospedaliera  con  quella  degli  altri
servizi  sanitari  presenti  nel territorio dell'unita' sanitaria lo-
cale.
   5. La costituzione in azienda di altri ospedali in possesso  delle
caratteristiche di cui al comma 3 ricompresi nell'ambito territoriale
risultante  dall'accorpamento delle unita' sanitarie locali n. 27, 28
e 29 puo' essere effettuata con il provvedimento previsto dal comma 1
dell'art. 18, anche su proposta della conferenza sanitaria di Bologna
di cui al comma 5 del medesimo articolo.
   6.  All'accorpamento  degli  ospedali  non  costituiti  in azienda
appartenenti ad una stessa unita' sanitaria  locale  in  uno  o  piu'
presidi  ai  sensi del comma 9 dell'art. 4 del decreto legislativo di
riordino,  provvede  il  direttore  generale  entro  sessanta  giorni
dall'insediamento, tenuto conto delle dimensioni e della composizione
funzionale  della rete ospedaliera previste in sede di determinazioni
attuative del piano sanitario  regionale  specificamente  riferite  a
ciascun  ambito provinciale e del parere della conferenza dei sindaci
di  cui  all'art.  11,  e  comunque  nell'osservanza  di  criteri  di
economicita'  della  gestione  e nella salvaguardia delle esigenze di
integrazione della  rete  ospedaliera  con  i  servizi  sanitari  del
territorio.
   7.  L'ordinamento  interno dei servizi ospedalieri e' disciplinato
in modo uniforme mediante apposite  direttive  emanate  dalla  giunta
regionale  con  una o piu' deliberazioni. All'entrata in vigore della
suddetta disciplina cessano di avere efficacia le disposizioni di cui
alla legge 12 febbraio 1968, n. 132  ed  ai  decreti  del  Presidente
della Repubblica n. 128 e n. 129 del 27 marzo 1969.