Art. 6.
          Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
 
   1.  Per  l'esercizio  delle  attivita'  di prevenzione e controllo
ambientale di cui al decreto-legge n. 496/93 convertito  nella  legge
21 gennaio 1994, n. 61 gia' esercitate dalle unita' sanitarie locali,
nonche'  per  garantire  il  supporto  alle  funzioni  di prevenzione
collettiva proprie del servizio sanitario, viene istituita  l'agenzia
regionale  per  la  prevenzione  e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, di
seguito denominata ARPAER.
   2. La legge regionale, da adottarsi  nei  termini  previsti  dalla
legge  21  gennaio  1994,  n.  61,  disciplina  l'organizzazione,  il
funzionamento  e  le  modalita'  gestionali  dell'ARPAER  nonche'  le
modalita'   di  coordinamento  e  integrazione  della  stessa  con  i
dipartimenti di prevenzione delle aziende-unita' sanitarie locali  al
fine di conseguire:
     a)   un  coordinato  ed  omogeneo  svolgimento  delle  attivita'
connesse:
     1) alla prevenzione collettiva ed ai controlli ambientali;
     2) all'erogazione di prestazioni di rilievo sia  ambientale  che
sanitario  ed  in  particolare  di  prestazioni  laboratoristiche  di
supporto tecnico-specialistico per le funzioni proprie della Regione,
delle province, dei comuni e delle strutture del  servizio  sanitario
nazionale;
     3)   a   compiti   di   supporto  tecnico  per  le  funzioni  di
programmazione ed indirizzo della Regione  in  materia  sanitaria  ed
ambientale;
     b)  la  definizione  di una struttura organizzativa unitaria per
tutto il territorio regionale, articolata  per  ambiti  di  attivita'
operativi a livello sia regionale sia decentrato in aree territoriali
di norma provinciali;
     c)  la  partecipazione  degli  enti  locali titolari di funzioni
amministrative in materia ambientale  e  sanitaria  all'attivita'  di
programmazione dell'agenzia.
   3. La medesima legge regionale determina inoltre le modalita' ed i
criteri  per lo scorporo dalle unita' sanitarie locali del personale,
delle  strutture  operative,  delle  attrezzature  e  delle  relative
risorse finanziarie da assegnare all'ARPAER.
   4.  Fino  all'entrata  in  vigore  della legge regionale di cui al
comma  2  ed  all'effettiva  costituzione  dell'ARPAER,   le   unita'
sanitarie    locali   competenti   per   territorio   assicurano   la
disponibilita'  del  personale  e  delle  attrezzature  necessarie  a
garantire  l'esercizio  da  parte  degli  enti  locali delle funzioni
amministrative in materia ambientale, sulla base di  quanto  previsto
dalla normativa vigente.