Art. 7.
               Integrazione e gestione delle attivita'
                   socio-assistenziali e sanitarie
 
   1.  La Regione promuove e incentiva l'integrazione delle attivita'
socio-assistenziali di competenza degli enti locali con le  attivita'
delle  aziende-unita'  sanitarie  locali.  Sulla base degli indirizzi
definiti dalla Regione, in accordo con gli enti locali, le  province,
le  comunita'  montane,  i  comuni  interessati e le unita' sanitarie
locali stabiliscono intese per individuare i modelli organizzativi ed
i  rapporti  finanziari  relativi  alla  gestione   integrata   delle
attivita' socio-assistenziali con quelle sanitarie.
   2. Nel quadro delle intese di cui al comma 1 e a seguito di delega
da  parte  degli enti locali interessati, le aziende-unita' sanitarie
locali  assumono  la  gestione  delle   previste   attivita'   socio-
assistenziali,  da  svolgere  di  norma  attraverso  i distretti, con
bilanci e contabilita' separate, ai sensi  e  nei  limiti  di  quanto
previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.