Art. 7. Integrazione e gestione delle attivita' socio-assistenziali e sanitarie 1. La Regione promuove e incentiva l'integrazione delle attivita' socio-assistenziali di competenza degli enti locali con le attivita' delle aziende-unita' sanitarie locali. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione, in accordo con gli enti locali, le province, le comunita' montane, i comuni interessati e le unita' sanitarie locali stabiliscono intese per individuare i modelli organizzativi ed i rapporti finanziari relativi alla gestione integrata delle attivita' socio-assistenziali con quelle sanitarie. 2. Nel quadro delle intese di cui al comma 1 e a seguito di delega da parte degli enti locali interessati, le aziende-unita' sanitarie locali assumono la gestione delle previste attivita' socio- assistenziali, da svolgere di norma attraverso i distretti, con bilanci e contabilita' separate, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino.