Art. 8.
                     Procedura di finanziamento
                  del servizio sanitario regionale
 
   1.  Ogni  anno  entro  trenta  giorni dalla ripartizione del fondo
sanitario nazionale effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 12  del
decreto  legislativo  di  riordino,  la  giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, provvede  al  finanziamento  delle
unita'  sanitarie  locali  e delle aziende ospedaliere sulla base dei
principi di cui agli articoli  3  e  4  del  decreto  legislativo  di
riordino   nonche'   dei   criteri   e   dei   parametri   di  natura
epidemiologica, demografica e gestionale stabiliti triennalmente  dal
piano sanitario regionale.
  2.  Il  costo  delle  prestazioni  erogate  a  favore  di cittadini
residenti al di fuori della regione Emilia-Romagna e' a carico  delle
Regioni  di  provenienza secondo la disciplina della mobilita' di cui
alla lettera b) del comma 3 dell'art. 12 del decreto  legislativo  di
riordino.