Art. 9. D i s t r e t t i 1. I distretti sono articolazioni territoriali, organizzative e funzionali delle aziende di cui all'art. 4, con le caratteristiche di autonomia ivi indicate. Ad essi e' affidata la gestione delle strutture e dei servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello, nonche' l'organizzazione dell'accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi, anche avvalendosi delle farmacie pubbliche e private sulla base di uno schema-tipo di convenzione predisposto dalla Regione. I distretti svolgono altresi' le attivita' socio-assistenziali di base delegate dagli enti locali alla azienda-unita' sanitaria locale ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, assicurandone l'integrazione con le attivita' di assistenza sanitaria. 2. L'individuazione dei distretti in cui si articola ciascuna delle unita' sanitarie locali di cui al comma 1 dell'art. 4 e' effettuata dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci, di concerto con il direttore generale della unita' sanitaria locale, sentita la consulta provinciale di cui all'art. 14, sulla base dei seguenti criteri: a) ciascun distretto deve coincidere con uno o piu' comuni, ovvero con una o piu' circoscrizioni in cui il comune e' suddiviso; b) ciascun distretto deve comprendere, di norma, una popolazione non inferiore a 40.000 abitanti e nelle aree urbane non inferiore a 80.000 abitanti; c) nelle aree montane l'ambito territoriale del distretto deve coincidere, di norma, con quello delle comunita' montane. 3. I provvedimenti di individuazione dei distretti, formalmente adottati dai direttori generali entro sessanta giorni dal loro insediamento, sono trasmessi alla giunta regionale per la verifica di conformita' ai criteri previsti. Trascorso inutilmente tale termine provvede la giunta regionale con propria deliberazione, sentite le province interessate e la competente commissione consiliare. 4. Le funzioni di indirizzo e di verifica sull'attivita' del distretto possono essere esercitate, su delega del sindaco o della conferenza dei sindaci, dai presidenti di circoscrizione o dal sindaco ovvero dai sindaci dell'ambito territoriale di riferimento del distretto costituiti in comitato.