Art. 9.
                          D i s t r e t t i
 
   1.  I  distretti  sono articolazioni territoriali, organizzative e
funzionali delle aziende di cui all'art. 4, con le caratteristiche di
autonomia ivi  indicate.  Ad  essi  e'  affidata  la  gestione  delle
strutture  e  dei  servizi  ubicati  nel  territorio  di competenza e
destinati all'assistenza sanitaria di base e specialistica  di  primo
livello,   nonche'   l'organizzazione   dell'accesso   dei  cittadini
residenti ad altre  strutture  e  presidi,  anche  avvalendosi  delle
farmacie  pubbliche  e  private  sulla  base  di  uno  schema-tipo di
convenzione predisposto dalla Regione. I distretti svolgono  altresi'
le  attivita'  socio-assistenziali di base delegate dagli enti locali
alla azienda-unita' sanitaria locale ai sensi del comma 3 dell'art. 3
del decreto legislativo di riordino, assicurandone l'integrazione con
le attivita' di assistenza sanitaria.
   2. L'individuazione dei distretti  in  cui  si  articola  ciascuna
delle  unita'  sanitarie  locali  di  cui  al  comma 1 dell'art. 4 e'
effettuata dal sindaco o dalla conferenza dei  sindaci,  di  concerto
con  il  direttore generale della unita' sanitaria locale, sentita la
consulta provinciale di cui all'art.  14,  sulla  base  dei  seguenti
criteri:
     a)  ciascun  distretto  deve  coincidere  con uno o piu' comuni,
ovvero con una o piu' circoscrizioni in cui il comune e' suddiviso;
     b) ciascun distretto deve comprendere, di norma, una popolazione
non inferiore a 40.000 abitanti e nelle aree urbane non  inferiore  a
80.000 abitanti;
     c)  nelle  aree montane l'ambito territoriale del distretto deve
coincidere, di norma, con quello delle comunita' montane.
   3. I provvedimenti di individuazione  dei  distretti,  formalmente
adottati  dai  direttori  generali  entro  sessanta  giorni  dal loro
insediamento, sono trasmessi alla giunta regionale per la verifica di
conformita' ai criteri previsti. Trascorso inutilmente  tale  termine
provvede  la  giunta  regionale con propria deliberazione, sentite le
province interessate e la competente commissione consiliare.
   4. Le funzioni di  indirizzo  e  di  verifica  sull'attivita'  del
distretto  possono  essere  esercitate, su delega del sindaco o della
conferenza dei  sindaci,  dai  presidenti  di  circoscrizione  o  dal
sindaco  ovvero  dai  sindaci dell'ambito territoriale di riferimento
del distretto costituiti in comitato.