Art. 11.
                    Credito e servizi finanziari
 
   1.  La  Regione promuove l'accesso delle imprese artigiane e delle
loro forme consortili al credito a breve e medio termine ed a servizi
finanziari innovativi rivolti al raggiungimento delle finalita' della
presente legge.
   2. A tal fine la Regione interviene mediante:
     a) conferimenti destinati al  finanziamento  del  fondo  per  il
concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per
il   credito   alle   imprese   artigiane,   di   seguito  denominata
Artigiancassa, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e  succes-
sive modificazioni;
     b) interventi sulle operazioni di locazione finanziaria;
     c)  interventi  sul  rischio  di  cambio  dei  finanziamenti  in
provvista estera;
     d) interventi per la qualificazione delle cooperative  artigiane
di garanzia e dei consorzi-fidi;
     e) interventi per il pagamento degli interessi.