Art. 11. Credito e servizi finanziari 1. La Regione promuove l'accesso delle imprese artigiane e delle loro forme consortili al credito a breve e medio termine ed a servizi finanziari innovativi rivolti al raggiungimento delle finalita' della presente legge. 2. A tal fine la Regione interviene mediante: a) conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, di seguito denominata Artigiancassa, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e succes- sive modificazioni; b) interventi sulle operazioni di locazione finanziaria; c) interventi sul rischio di cambio dei finanziamenti in provvista estera; d) interventi per la qualificazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi-fidi; e) interventi per il pagamento degli interessi.