Art. 12.
                   Conferimenti all'Artigiancassa
 
   1.  I  conferimenti  di cui alla lett. a) del comma 2 art. 11 sono
destinati al concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
alle imprese artigiane ed alle loro forme consortili, concessi  dagli
istituti  ed  aziende  di  credito  autorizzati ai sensi dell'art. 35
della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni.
   2. Il conferimento, in un'unica  soluzione,  e'  deliberato  dalla
giunta regionale, sulla base delle specifiche autorizzazioni di spesa
che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria
regionale  di  cui  all'art.  13-  bis della legge regionale 6 luglio
1977, n. 31.
   3. I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa  sono  regolati  da
apposita convenzione approvata dalla giunta regionale.
   4.   All'Artigiancassa   spetta  il  compito  di  vigilare,  anche
attraverso gli istituti e le aziende di credito  finanziatori,  sulla
effettiva  destinazione  dei  finanziamenti  agevolati  e  sulla loro
rispondenza alle finalita' di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge
n. 949/52.
   5. La giunta regionale  esercita  le  funzioni  amministrative  in
materia di gestione degli interventi dell'Artigiancassa a norma della
legislazione vigente.
   6.  Il  presidente  della  giunta  regionale  o,  per  sua  delega
l'assessore regionale competente,  con  proprio  decreto  provvede  a
determinare, a norma dell'art. 109 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la
misura  del  contributo  in conto interessi ed in conto canoni per la
gestione del fondo costituito presso l'Artigiancassa ai  sensi  della
vigente normativa.