Art. 12. Conferimenti all'Artigiancassa 1. I conferimenti di cui alla lett. a) del comma 2 art. 11 sono destinati al concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane ed alle loro forme consortili, concessi dagli istituti ed aziende di credito autorizzati ai sensi dell'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni. 2. Il conferimento, in un'unica soluzione, e' deliberato dalla giunta regionale, sulla base delle specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale di cui all'art. 13- bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. 3. I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa sono regolati da apposita convenzione approvata dalla giunta regionale. 4. All'Artigiancassa spetta il compito di vigilare, anche attraverso gli istituti e le aziende di credito finanziatori, sulla effettiva destinazione dei finanziamenti agevolati e sulla loro rispondenza alle finalita' di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 949/52. 5. La giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di gestione degli interventi dell'Artigiancassa a norma della legislazione vigente. 6. Il presidente della giunta regionale o, per sua delega l'assessore regionale competente, con proprio decreto provvede a determinare, a norma dell'art. 109 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la misura del contributo in conto interessi ed in conto canoni per la gestione del fondo costituito presso l'Artigiancassa ai sensi della vigente normativa.