Art. 13.
            Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa
 
   1.  La  giunta regionale nomina il presidente del comitato tecnico
regionale dell'Artigiancassa.
   2. Il presidente dura  in  carica  quanto  la  giunta  che  lo  ha
nominato,   puo'  essere  revocato  e  riconfermato  per  un  periodo
complessivo non superiore a dieci anni.
   3.   Per  la  partecipazione  alle  sedute  del  comitato  tecnico
regionale dell'Artigiancassa compete  unicamente  il  trattamento  di
missione,  previsto per i dirigenti dell'amministrazione regionale se
e in quanto dovuto.