Art. 13. Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa 1. La giunta regionale nomina il presidente del comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa. 2. Il presidente dura in carica quanto la giunta che lo ha nominato, puo' essere revocato e riconfermato per un periodo complessivo non superiore a dieci anni. 3. Per la partecipazione alle sedute del comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa compete unicamente il trattamento di missione, previsto per i dirigenti dell'amministrazione regionale se e in quanto dovuto.