Art. 14.
        Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria
 
   1. La Regione concorre, con le modalita' previste  dalla  presente
legge, al pagamento dei canoni di locazione finanziaria di macchinari
nuovi e tecnologie innovative.
   2.  Le  operazioni  di  leasing ammesse a contributo regionale non
possono avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
   3. L'importo massimo dell'investimento ammissibile  al  contributo
e' stabilito in L. 300.000.000.
   4.  Il  contributo  regionale e' determinato sulla base del valore
del bene oggetto di locazione ammesso a contributo e della durata del
contratto.
   5.  Il  presidente  della  giunta  regionale,  o  per  sua  delega
l'assessore  regionale  competente,  con  proprio  decreto provvede a
determinare la misura del contributo in conto  canone,  nel  rispetto
dei limiti massimi stabiliti dalla presente legge.
   6.  Il  contributo regionale e' erogato in un'unica soluzione dopo
la stipula del contratto, a valere per uguali  quote  sui  canoni  da
versare  da  parte  delle imprese nei limiti della misura massima del
sedici per cento delle spese ammesse per le operazioni  di  locazione
finanziaria  della durata di sessanta mesi, del tredici per cento per
le operazioni della durata di quarantotto mesi e del dieci per  cento
per le operazioni della durata di trentasei mesi.
   7.  I  rapporti  fra  la  Regione  e  le  societa' di leasing sono
regolati da apposite convenzioni approvate dalla giunta regionale. La
giunta regionale stabilisce i requisiti che le  societa'  di  leasing
devono possedere per essere ammesse alle convenzioni regionali.