Art. 14. Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria 1. La Regione concorre, con le modalita' previste dalla presente legge, al pagamento dei canoni di locazione finanziaria di macchinari nuovi e tecnologie innovative. 2. Le operazioni di leasing ammesse a contributo regionale non possono avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. 3. L'importo massimo dell'investimento ammissibile al contributo e' stabilito in L. 300.000.000. 4. Il contributo regionale e' determinato sulla base del valore del bene oggetto di locazione ammesso a contributo e della durata del contratto. 5. Il presidente della giunta regionale, o per sua delega l'assessore regionale competente, con proprio decreto provvede a determinare la misura del contributo in conto canone, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla presente legge. 6. Il contributo regionale e' erogato in un'unica soluzione dopo la stipula del contratto, a valere per uguali quote sui canoni da versare da parte delle imprese nei limiti della misura massima del sedici per cento delle spese ammesse per le operazioni di locazione finanziaria della durata di sessanta mesi, del tredici per cento per le operazioni della durata di quarantotto mesi e del dieci per cento per le operazioni della durata di trentasei mesi. 7. I rapporti fra la Regione e le societa' di leasing sono regolati da apposite convenzioni approvate dalla giunta regionale. La giunta regionale stabilisce i requisiti che le societa' di leasing devono possedere per essere ammesse alle convenzioni regionali.