Art. 15. Rischio di cambio sui finanziamenti in provvista estera 1. La Regione interviene sulla copertura parziale del rischio di cambio dei finanziamenti in provvista estera acquisiti dalle imprese artigiane e dalle loro forme consortili, dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi-fidi. 2. I finanziamenti devono essere finalizzati secondo le direttive stabilite dalla giunta regionale. 3. La misura massima del contributo regionale e' stabilita nella copertura di due punti sulla differenza di provvista che si verifica dalla data di erogazione del finanziamento alla data di versamento delle singole rate di ammortamento del capitale. 4. Il contributo regionale viene calcolato ed erogato ad estinzione del finanziamento o delle singole rate. 5. L'intervento regionale si attua a condizione che il destinatario del finanziamento assuma a proprio rischio e carico i primi due punti sullo scarto di provvista indicato al comma 3. 6. Il limite massimo di operativita' previsto per l'ammissibilita' delle domande ai contributi di cui al presente articolo e' fissato nell'importo dei finanziamenti autorizzati, nell'ambito del bilancio pluriennale, a copertura dell'intervento regionale. 7. I rapporti fra la Regione e gli istituti e le aziende di credito per l'attuazione dell'intervento previsto al presente articolo sono regolati da apposita convenzione approvata dalla giunta regionale.