Art. 15.
                          Rischio di cambio
                sui finanziamenti in provvista estera
 
   1.  La  Regione interviene sulla copertura parziale del rischio di
cambio dei finanziamenti in provvista estera acquisiti dalle  imprese
artigiane  e dalle loro forme consortili, dalle cooperative artigiane
di garanzia e dai consorzi-fidi.
   2. I finanziamenti devono essere finalizzati secondo le  direttive
stabilite dalla giunta regionale.
   3.  La  misura massima del contributo regionale e' stabilita nella
copertura di due punti sulla differenza di provvista che si  verifica
dalla  data  di  erogazione del finanziamento alla data di versamento
delle singole rate di ammortamento del capitale.
   4.  Il  contributo  regionale  viene  calcolato  ed   erogato   ad
estinzione del finanziamento o delle singole rate.
   5.   L'intervento   regionale   si   attua  a  condizione  che  il
destinatario del finanziamento assuma a proprio rischio  e  carico  i
primi due punti sullo scarto di provvista indicato al comma 3.
   6. Il limite massimo di operativita' previsto per l'ammissibilita'
delle  domande  ai  contributi di cui al presente articolo e' fissato
nell'importo dei finanziamenti autorizzati, nell'ambito del  bilancio
pluriennale, a copertura dell'intervento regionale.
   7.  I  rapporti  fra  la  Regione  e  gli istituti e le aziende di
credito  per  l'attuazione  dell'intervento  previsto   al   presente
articolo sono regolati da apposita convenzione approvata dalla giunta
regionale.