Art. 17. Intervento per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi 1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi che abbiano sede legale nel territorio regionale al fine di ampliare la capacita' fidejussoria per le imprese associate. 2. Il contributo regionale e' concesso alle cooperative di garanzia ed ai consorzi-fidi che rispondano ad una delle seguenti condizioni: a) aumentino il capitale sociale di almeno il cinquanta per cento nel periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge; b) aumentino il capitale sociale per fusione tra due o piu' co- operative artigiane di garanzia o consorzi-fidi artigiani. 3. L'importo del contributo regionale e' stabilito nella misura massima del venti per cento dell'aumento di capitale sociale realizzato nel periodo previsto dal comma 2 o a seguito della fusione. 4. La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi.