Art. 17.
         Intervento per la formazione del patrimonio sociale
          delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi
 
   1. La Regione concorre  alla  formazione  del  patrimonio  sociale
delle  cooperative  di  garanzia e dei consorzi-fidi che abbiano sede
legale nel territorio regionale al  fine  di  ampliare  la  capacita'
fidejussoria per le imprese associate.
   2.  Il  contributo  regionale  e'  concesso  alle  cooperative  di
garanzia ed ai consorzi-fidi che rispondano  ad  una  delle  seguenti
condizioni:
     a)  aumentino  il  capitale  sociale  di almeno il cinquanta per
cento nel periodo di due anni dall'entrata in vigore  della  presente
legge;
     b)  aumentino il capitale sociale per fusione tra due o piu' co-
operative artigiane di garanzia o consorzi-fidi artigiani.
   3. L'importo del contributo regionale e'  stabilito  nella  misura
massima   del  venti  per  cento  dell'aumento  di  capitale  sociale
realizzato nel periodo  previsto  dal  comma  2  o  a  seguito  della
fusione.
   4.  La giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' per la
concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi.