Art. 19. Criteri e priorita' degli interventi 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta approva i criteri e le priorita' per l'applicazione della presente legge, nonche' la ripartizione delle risorse. 2. Le domande di contributo relative ai progetti previsti dagli articoli 16 e 17 della presente legge sono presentate al servizio regionale competente secondo modalita' definite dalla giunta regionale. 3. In sede di prima applicazione, gli atti di competenza della giunta regionale sono adottati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.