Art. 19.
                Criteri e priorita' degli interventi
 
   1.  Il  consiglio  regionale,  su  proposta della giunta approva i
criteri e le  priorita'  per  l'applicazione  della  presente  legge,
nonche' la ripartizione delle risorse.
   2.  Le  domande  di contributo relative ai progetti previsti dagli
articoli 16 e 17 della presente legge  sono  presentate  al  servizio
regionale   competente   secondo   modalita'  definite  dalla  giunta
regionale.
   3. In sede di prima applicazione, gli  atti  di  competenza  della
giunta  regionale  sono  adottati  entro quattro mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.