Art. 20.
                     Concessione dei contributi
 
   1. Per i progetti di cui  agli  articoli  4  e  5  la  misura  del
contributo  regionale in conto interessi e' stabilita con decreto del
presidente della giunta regionale.
   2. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato a stipulare
con i soggetti previsti dalla presente legge apposite convenzioni per
regolare i rapporti derivanti dall'applicazione della legge stessa.