Art. 20. Concessione dei contributi 1. Per i progetti di cui agli articoli 4 e 5 la misura del contributo regionale in conto interessi e' stabilita con decreto del presidente della giunta regionale. 2. Il presidente della giunta regionale e' autorizzato a stipulare con i soggetti previsti dalla presente legge apposite convenzioni per regolare i rapporti derivanti dall'applicazione della legge stessa.