Art. 21. Accertamento dei requisiti, cumulo e revoca dei contributi 1. I soggetti cui compete l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge sono tenuti ad accertare in via preventiva che i beneficiari siano in possesso dei requisiti di legge. Gli stessi soggetti sono tenuti ad accertare altresi' la conformita' della destinazione dei contributi assegnati alle finalita previste dalla presente legge. 2. I contributi regionali non possono essere concessi e, se concessi, sono revocati qualora, da accertamenti effettuati dalle competenti autorita', emerga il mancato rispetto delle condizioni minime stabilite dai contratti collettivi nazionali di settore, dai contratti di lavoro di categoria provinciali e di zona o dagli accordi aziendali siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Per la revoca di cui al presente comma, ci si riferisce alle violazioni degli accordi intervenute nel periodo compreso fra la presentazione della domanda di contributo e la conclusione dell'iniziativa ammessa a beneficio. 3. I contributi sono altresi' revocati, salvo i casi di forza maggiore, qualora i destinatari non realizzino i progetti per i quali sono stati concessi o li realizzino in modo difforme da quanto stabilito nell'atto di concessione del contributo. In questo ultimo caso puo' essere disposta la revoca parziale. 4. La revoca dei contributi comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione del contributo. La revoca parziale comporta la restituzione di quanto revocato con gli interessi legali calcolati dal momento della relativa comunicazione all'interessato. 5. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme, comunitarie, nazionali o regionali, o da altri enti, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge.