Art. 21.
                 Accertamento dei requisiti, cumulo
                       e revoca dei contributi
 
   1. I soggetti cui compete  l'erogazione  dei  contributi  previsti
dalla presente legge sono tenuti ad accertare in via preventiva che i
beneficiari  siano  in  possesso  dei  requisiti di legge. Gli stessi
soggetti sono tenuti  ad  accertare  altresi'  la  conformita'  della
destinazione  dei  contributi  assegnati alle finalita previste dalla
presente legge.
   2.  I  contributi  regionali  non  possono  essere  concessi e, se
concessi, sono revocati qualora,  da  accertamenti  effettuati  dalle
competenti  autorita',  emerga  il  mancato rispetto delle condizioni
minime stabilite dai contratti collettivi nazionali di  settore,  dai
contratti  di  lavoro  di  categoria  provinciali  e  di zona o dagli
accordi aziendali siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Per la revoca di cui al presente
comma, ci si riferisce alle violazioni degli accordi intervenute  nel
periodo  compreso  fra la presentazione della domanda di contributo e
la conclusione dell'iniziativa ammessa a beneficio.
   3. I contributi sono altresi' revocati,  salvo  i  casi  di  forza
maggiore, qualora i destinatari non realizzino i progetti per i quali
sono  stati  concessi  o  li  realizzino  in  modo difforme da quanto
stabilito nell'atto di concessione del contributo. In  questo  ultimo
caso puo' essere disposta la revoca parziale.
   4.  La revoca dei contributi comporta l'obbligo della restituzione
di quanto percepito  ed  il  pagamento  degli  interessi  legali  dal
momento dell'erogazione del contributo.
   La revoca parziale comporta la restituzione di quanto revocato con
gli   interessi   legali   calcolati   dal   momento  della  relativa
comunicazione all'interessato.
   5. I contributi di cui alla presente  legge  sono  cumulabili  con
quelli previsti da altre norme, comunitarie, nazionali o regionali, o
da altri enti, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge.