Art. 24.
                Modalita' di esercizio delle deleghe
 
   1. Le province, sulla base dei provvedimenti di cui  all'art.  19,
aggiornano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
il  piano  provinciale  per l'artigianato, previsto all'art. 33 della
legge  regionale  4  giugno  1988,  n.   24,   quale   strumento   di
programmazione  e  coordinamento di tutte le iniziative da realizzare
ai sensi della presente legge sul  territorio  di  competenza,  e  lo
presentano alla Regione.
   2.  Il  consiglio  regionale,  su proposta della giunta regionale,
verifica  annualmente  la  conformita'  dei  piani  provinciali   per
l'artigianato  ai  provvedimenti  di  cui  all'art.  19  e dispone il
trasferimento delle risorse alle province.
   3. Le province a seguito di  tale  approvazione  predispongono  il
programma   degli   interventi,   elencando   i  progetti  ammessi  a
contributo, e provvedono alla concessione ed  alla  liquidazione  dei
contributi, nonche' al controllo sulla destinazione dei medesimi.