Art. 24. Modalita' di esercizio delle deleghe 1. Le province, sulla base dei provvedimenti di cui all'art. 19, aggiornano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il piano provinciale per l'artigianato, previsto all'art. 33 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 24, quale strumento di programmazione e coordinamento di tutte le iniziative da realizzare ai sensi della presente legge sul territorio di competenza, e lo presentano alla Regione. 2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, verifica annualmente la conformita' dei piani provinciali per l'artigianato ai provvedimenti di cui all'art. 19 e dispone il trasferimento delle risorse alle province. 3. Le province a seguito di tale approvazione predispongono il programma degli interventi, elencando i progetti ammessi a contributo, e provvedono alla concessione ed alla liquidazione dei contributi, nonche' al controllo sulla destinazione dei medesimi.