Art. 25. Osservatorio regionale dell'artigianato 1. E' istituito presso il servizio regionale competente in materia di artigianato della giunta regionale l'osservatorio regionale dell'artigianato. L'osservatorio svolge attivita' di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative all'artigianato, nel contesto del quadro economico regionale e nazionale. L'osservatorio si avvale del supporto di un comitato tecnico-scientifico la cui composizione e' determinata con atto della giunta regionale. 2. L' attivita' dell'osservatorio concorre: a) alla predisposizione della programmazione regionale per l'artigianato, nell'ambito della qualificazione del sistema delle imprese; b) alla valutazione della efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato; c) alla diffusione delle informazioni sulla realta' artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche; d) alla realizzazione del sistema informativo e dell'osservatorio nazionale dell'artigianato. 3. Per il raggiungimento di tali finalita' l'osservatorio: a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti gia' disponibili, attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati; b) realizza indagini, ricerche, studi e pubblicazioni, anche a carattere monografico, su temi di particolare rilevanza per il settore. 4. Per la realizzazione delle attivita' dell'osservatorio regionale dell'artigianato la giunta regionale puo' stipulare convenzioni con enti ed istituzioni che abbiano competenze in materia di artigianato, in particolare con l'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna, con le associazioni di categoria e con societa' ed istituti di ricerca; potra' inoltre avvalersi dei supporti e delle consulenze necessarie per lo svolgimento dei compiti indicati.