Art. 27. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte: a) per quanto riguarda le spese previste dall'art. 3, dalla lett. a) del comma 2 e dalla lett. a) del comma 3 dell'art. 6, dall'art. 7, dalla lett. b) del comma 2 e dai commi 4 e 5 dell'art. 8, dall'art. 9, dall'art. 10; dall'art. 16 e dal comma 4 dell'art. 25, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31; b) per quanto riguarda le spese previste dall'art. 4, dall'art. 5, dalle lettere b), c) e d) del comma 2 e dalla lett. b) del comma 3 dell'art. 6, dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 8 e dagli artt. 12, 14, 15, 17 e 18, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilita' mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13- bis della legge regionale n. 31 del 1977. 2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle deleghe, la giunta regionale provvede, nell'ambito della quota, per la partecipazione alle spese sostenute dalle province, del fondo regionale previsto dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 51, ripartita secondo le modalita' stabilite dall'art. 2 della legge stessa.