Art. 27.
                          Norma finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge  la
Regione fa fronte:
     a)  per  quanto  riguarda  le  spese previste dall'art. 3, dalla
lett. a) del comma 2 e dalla  lett.  a)  del  comma  3  dell'art.  6,
dall'art.  7,  dalla lett. b) del comma 2 e dai commi 4 e 5 dell'art.
8, dall'art. 9, dall'art. 10; dall'art. 16 e dal  comma  4  dell'art.
25,  con  l'istituzione  di  appositi  capitoli nella parte spesa del
bilancio   regionale   che   verranno   dotati    della    necessaria
disponibilita'  in  sede  di  approvazione  della  legge  annuale  di
bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n.
31;
     b) per quanto riguarda le spese previste dall'art. 4,  dall'art.
5, dalle lettere b), c) e d) del comma 2 e dalla lett. b) del comma 3
dell'art. 6, dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 8 e dagli artt. 12,
14,  15,  17 e 18, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte
spesa del bilancio regionale che  verranno  dotati  della  necessaria
disponibilita'  mediante  specifiche autorizzazioni di spesa disposte
in sede di approvazione della legge  finanziaria  regionale  a  norma
dell'art. 13- bis della legge regionale n. 31 del 1977.
   2.   Per  far  fronte  all'onere  derivante  dall'esercizio  delle
deleghe, la giunta regionale provvede, nell'ambito della  quota,  per
la  partecipazione  alle  spese  sostenute  dalle province, del fondo
regionale previsto dall'art. 1  della  legge  regionale  28  dicembre
1992,  n.  51,  ripartita  secondo le modalita' stabilite dall'art. 2
della legge stessa.