Art. 28. Esame CEE 1. I benefici della presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della commissione CEE del regime di aiuti in essa previsti. 2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti in favore delle piccole e medie imprese. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia- Romagna. Bologna, 16 maggio 1994 BERSANI