Art. 28.
                              Esame CEE
 
   1. I benefici della presente legge  sono  erogati  successivamente
all'esito  favorevole  dell'esame  da parte della commissione CEE del
regime di aiuti in essa previsti.
   2. Gli importi dei contributi concessi  ai  sensi  della  presente
legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla
disciplina  comunitaria  degli  aiuti in favore delle piccole e medie
imprese.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare  come  legge  della  regione  Emilia-
Romagna.
    Bologna, 16 maggio 1994
 
                               BERSANI