Art. 3.
                     Qualificazione dell'impresa
 
   1. La Regione promuove la qualificazione delle imprese artigiane e
delle loro forme consortili sostenendo lo sviluppo delle capacita' di
pianificazione e di organizzazione aziendale.
   2. A tale scopo, la Regione interviene per:
     a)  la  realizzazione  di  progetti  predisposti  e  finalizzati
all'acquisizione  di  servizi  di analisi d'impresa ed alla redazione
del piano di sviluppo globale dell'impresa;
     b) l'attuazione dei progetti contenuti nel piano di sviluppo  di
cui  alla  lett.  a),  purche'  rientranti  fra  quelli previsti agli
articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
   3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2,  lett.  a)
la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della
spesa  ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a
L. 30.000.000.