Art. 3. Qualificazione dell'impresa 1. La Regione promuove la qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili sostenendo lo sviluppo delle capacita' di pianificazione e di organizzazione aziendale. 2. A tale scopo, la Regione interviene per: a) la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati all'acquisizione di servizi di analisi d'impresa ed alla redazione del piano di sviluppo globale dell'impresa; b) l'attuazione dei progetti contenuti nel piano di sviluppo di cui alla lett. a), purche' rientranti fra quelli previsti agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. 3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lett. a) la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a L. 30.000.000.