Art. 7. Qualificazione imprenditoriale, formazione professionale ed apprendistato 1. La Regione promuove la qualificazione degli imprenditori artigiani e la formazione professionale degli addetti a sostegno della competitivita' dell'impresa, con particolare riguardo agli aspetti innovativi della gestione e della commercializzazione. 2. A tale scopo, la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati all'acquisizione di servizi in materia di: a) tecniche gestionali, organizzative e commerciali; b) introduzione ed applicazione dell'informatica nelle funzioni aziendali; c) adeguamento al mercato comunitario ed internazionale. 3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo pari a L. 30.000.000. 4. La Regione, in attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 443, promuove inoltre la formazione di imprenditori, collaboratori e dipendenti delle imprese artigiane ed il loro aggiornamento professionale quali strumenti a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione delle imprese. 5. A tale fine la Regione sostiene iniziative di: a) formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale dei titolari di impresa artigiana e loro collaboratori; b) formazione tecnico-professionale volta al conseguimento da parte degli imprenditori dei requisiti previsti da leggi statali in attuazione dell'art. 2 della legge n. 443/1985; c) formazione teorica di giovani assunti dalle imprese artigiane con contratto di formazione-lavoro; d) concorso alla formazione di giovani apprendisti assunti dalle imprese artigiane del settore artistico e tradizionale, come previsto alla lett. c) del primo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 6. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'artigianato sono programmate dalla Regione, nell'ambito dei programmi di interesse comunitario a gestione regionale, nonche' dagli enti a cio' delegati dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, concernente "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni", secondo le modalita' previste dalla legge stessa.