Art. 7.
                   Qualificazione imprenditoriale,
              formazione professionale ed apprendistato
 
   1.  La  Regione  promuove  la  qualificazione  degli  imprenditori
artigiani  e  la  formazione  professionale  degli addetti a sostegno
della competitivita'  dell'impresa,  con  particolare  riguardo  agli
aspetti innovativi della gestione e della commercializzazione.
   2.  A  tale  scopo,  la Regione interviene per la realizzazione di
progetti predisposti e finalizzati  all'acquisizione  di  servizi  in
materia di:
     a) tecniche gestionali, organizzative e commerciali;
     b)  introduzione ed applicazione dell'informatica nelle funzioni
aziendali;
     c) adeguamento al mercato comunitario ed internazionale.
   3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la  Regione
concede  contributi  nella  misura  del  trenta per cento della spesa
ritenuta ammissibile e comunque per un  importo  massimo  pari  a  L.
30.000.000.
   4.  La  Regione,  in  attuazione  dell'art. 8 della legge 8 agosto
1985,  n.  443,  promuove  inoltre  la  formazione  di  imprenditori,
collaboratori  e  dipendenti  delle  imprese  artigiane  ed  il  loro
aggiornamento professionale quali strumenti a sostegno dello sviluppo
e dell'innovazione delle imprese.
   5. A tale fine la Regione sostiene iniziative di:
     a) formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale dei
titolari di impresa artigiana e loro collaboratori;
     b)  formazione  tecnico-professionale  volta al conseguimento da
parte degli imprenditori dei requisiti previsti da leggi  statali  in
attuazione dell'art. 2 della legge n. 443/1985;
     c) formazione teorica di giovani assunti dalle imprese artigiane
con contratto di formazione-lavoro;
     d) concorso alla formazione di giovani apprendisti assunti dalle
imprese artigiane del settore artistico e tradizionale, come previsto
alla  lett. c) del primo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985,
n. 443.
   6.  Le  iniziative   di   formazione   professionale   riguardanti
l'artigianato   sono   programmate  dalla  Regione,  nell'ambito  dei
programmi di interesse  comunitario  a  gestione  regionale,  nonche'
dagli  enti  a cio' delegati dalla legge regionale 24 luglio 1979, n.
19, concernente "Riordino, programmazione e deleghe della  formazione
alle professioni", secondo le modalita' previste dalla legge stessa.