Art. 14.
                 Ripartizione della superficie lorda
 
   1.  Nella  ripartizione  della  superficie  lorda  della struttura
destinata ad esercizio commerciale, la parte destinata  a  magazzino,
deposito  merci  e  uffici  non  puo' essere superiore a 2,5 volte la
superficie destinata alla vendita.