Art. 2.
                 Richiesta del nulla osta regionale
 
   1. Il nulla osta regionale e'  richiesto  nelle  ipotesi  previste
dagli  articoli  26  e  27  della  legge  11  giugno  1971,  n. 426 e
precisamente:
     a) per l'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di  generi
di  largo  e  generale  consumo con superficie maggiore di 400 mq nei
comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
     b) per apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di
vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a
servire vaste aree di attrazione eccedenti  il  territorio  comunale,
quando  la  superficie  di  vendita e' superiore ai 1.500 mq, esclusi
magazzini, depositi e uffici.
   2. La richiesta di nulla osta va presentata dagli  interessati  al
comune  contestualmente  a quella di autorizzazione, inviandone copia
per conoscenza alla giunta regionale.
   3. Le domande di cui alle lettere a)  e  b)  del  comma  1  devono
essere  trasmesse  dai  sindaci  alla giunta regionale entro tre mesi
dalla   data   della   relativa   presentazione,   unitamente    alla
documentazione  indicata  nell'allegato  1. Ai fini del nulla osta di
cui  al  comma  1,  lettera  b),   la   valutazione   del   carattere
ultracomunale  dell'esercizio  e'  effettuata  dalla giunta regionale
sulla base della superficie di vendita, della  relativa  collocazione
geografica e delle tabelle merceologiche.