Art. 2. Richiesta del nulla osta regionale 1. Il nulla osta regionale e' richiesto nelle ipotesi previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e precisamente: a) per l'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di 400 mq nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti; b) per apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, quando la superficie di vendita e' superiore ai 1.500 mq, esclusi magazzini, depositi e uffici. 2. La richiesta di nulla osta va presentata dagli interessati al comune contestualmente a quella di autorizzazione, inviandone copia per conoscenza alla giunta regionale. 3. Le domande di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere trasmesse dai sindaci alla giunta regionale entro tre mesi dalla data della relativa presentazione, unitamente alla documentazione indicata nell'allegato 1. Ai fini del nulla osta di cui al comma 1, lettera b), la valutazione del carattere ultracomunale dell'esercizio e' effettuata dalla giunta regionale sulla base della superficie di vendita, della relativa collocazione geografica e delle tabelle merceologiche.